Cassazione civile anno 2005 n. 1618 Opposizione agli atti esecutivi Procedimento esecutivo

ESECUZIONE FORZATA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
1. Nel procedimento di esecuzione forzata, promosso con le forme dell’espropriazione mobiliare da P. e M. C. in danno di M. M., quest’ultimo, con ricorso in data 8 novembre 1999 al giudice dell’esecuzione del tribunale di Melfi, ha proposto opposizione agli atti esecutivi, denunciando la nullità dei seguenti atti della procedura:
– tutti quelli adottati nell’udienza del 19 ottobre 1999, della quale non aveva avuto comunicazione;
– l’ordinanza, emessa nella stessa udienza, con la quale era stato disposto lo svincolo delle somme versate a seguito di istanza di conversione del pignoramento;
– l’apposizione della formula esecutiva apposta all’ordinanza di svincolo.
2. L’opposizione è stata accolta con sentenza in data 11 luglio 2001. Il tribunale ha dichiarato la nullità degli atti esecutivi compiuti nell’udienza 19 ottobre 1999 e di quelli conseguenti, giacchè la cancelleria non aveva comunicato al debitore il rinvio d’ufficio per detta udienza di quella del 6 luglio 1999, fissata dopo il deposito di istanza di conversione del pignoramento; l’omissione aveva determinato la violazione del principio del contraddittorio in danno del debitore M..
3. P. e M. C. hanno proposto ricorso per Cassazione.
M. M. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione dell’art. 83 cod. proc. civ..
1.1. I ricorrenti ripetono in questa sede l’eccezione, disattesa dal tribunale, di nullità dell’atto di opposizione, nel quale la procura al difensore era stata rilasciata su un ultimo foglio separato, non numerato e senza continuità con i fogli precedenti.
1.2. L’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141, dispone che "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce". 1.3. Il tribunale di Melfi ha accertato che "la procura è apposta a tergo dell’ultima pagine del ricorso".
Da questo accertamento, non criticato, si ricava che esisteva la garanzia della congiunzione del testo del ricorso con il foglio contenente la procura, come esattamente dichiarato dal tribunale.
2. Con il secondo motivo del ricorso è denunciata violazione degli artt. 495, 485 cod. proc. civ. e dell’art. 82 disp. att. di detto codice.
2.1. I ricorrenti sostengono che la mancata comunicazione al debitore esecutato dell’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione per provvedere sull’istanza di conversione, presentata dallo stesso debitore, non comportava nullità del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, proprio nell’udienza in cui il M. non era comparso, aveva determinato la somma residua da depositare ed aveva determinato i tempi del versamento rateale.
Il motivo è fondato.
2.2. Le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all’accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo.
Si aggiunga che l’esistenza di un titolo esecutivo pone il creditore procedente in situazione privilegiata rispetto al debitore esecutato, nel senso che a quest’ultimo non è riconosciuto il potere di contestare l’azione esecutiva in via di eccezione come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma soltanto quello di avvalersi del rimedio dell’opposizione, che apre un giudizio di cognizione distinto dal processo di esecuzione: Cass. 24 luglio 1993, n. 8293.
Nel processo esecutivo, quindi, non è configurabile un formale contraddittorio nel significato e con le caratteristiche di quello che s’instaura nel processo di cognizione.
La conseguenza di questa premessa, per quanto attiene al procedimento disciplinato dall’art. 495 cod. proc. civ., è che la comparizione delle parti, disposta dal giudice quando deve determinare la somma da sostituire al bene pignorato, non è preordinata a dar vita al contraddittorio nel senso proprio del processo contenzioso o in quello dei casi espressamente previsti dalla legge, ma a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell’esecuzione. Cosicchè, se la comparizione del debitore non sia comunicato all’interessato, si è in presenza di un’omissione che non è di per sè determinante, ma è destinata a riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore che lo ritenga viziato (ma non per il solo fatto dell’omessa sua audizione), può insorgere con l’opposizione agli atti esecutivi nei modi e nel termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ..
Il principio ora indicato non è in contrasto con quanto disposto dall’art. 82 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, perchè, come si ricava dalla rubrica della norma, questa si riferisce al rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione, che non sono compatibili con la struttura e le funzioni del processo esecutivo.
2.4. La nullità degli atti della procedura esecutiva, dunque, non può essere ricavata dalla violazione del principio del contraddittorio.
L’affermazione, sulla quale si regge la sentenza impugnata, che il mancato avviso al debitore della data dell’udienza di comparizione fissata dal giudice aveva comportato una violazione del principio del contraddittorio, in conclusione, non è corretta.
3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio allo stesso tribunale di Melfi, come giudice dell’esecuzione, che provvederà anche alla determinazione delle spese di questo giudizio.

P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al giudice dell’esecuzione del tribunale di Melfi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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