L’ordinamento comunitario ha dato un certo impulso alla materia di tutela dei consumatori.
L’atto unico europeo ha dato un fondamento giuridico alla tutela dei consumatori in materia di salute, sicurezza, ambiente e protezione nell’ambito del mercato unico.
Il Trattato di Maastricht ha introdotto un apposito capitolo dedicato alla tutela dei consumatori (l’ex titolo XI, ora XIV).
L’Unione europea doveva integrare e non sostituire le attività delle autorità nazionali regionali e locali.
L’art. 129A (ora 153) del Trattato CE dopo essere riformulato con il Trattato di Amsterdam, sottolinea la necessità di garantire una più adeguata promozione degli interessi economici dei consumatori, del loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
Esso inoltre dice che la Comunità deve garantire un alto livello di protezione dei consumatori mediante:
1) misure atte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
2) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica degli Stati membri, adottate dal Consiglio secondo la procedura di codecisione.
3) direttive riguardo la sicurezza dei prodotti, l’etichettatura degli alimenti, la pubblicità ingannevole, i diritti dei consumatori nelle vendite a domicilio.
Tra il 1988 e il 1993 furono promulgate delle direttive settoriali che fissavano i requisiti di sicurezza per i giocattoli, i mezzi e le attrezzature di protezione del personale e che disponevano nuovi controlli sanitari e sistemi di etichettatura per gli alimenti e i prodotti agricoli.
Gli stati membri erano responsabili di strutture di controllo che verificassero l’applicazione di queste norme.
La decisione n. 283 del 25 gennaio 1999 stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori.
La Base giuridica della tutela dei consumatori è l’ art. 153 Trattato CE
Sito Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm