artt. 83, 104 e 228 Trattato CE
Le sanzioni comunitarie sono la somma forfettaria o la penalità dovuta dallo Stato, quando non abbia dato esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia per inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato CE.
Originariamente si prevedeva che gli Stati inadempienti dovevano rispettare dei provvedimenti indicati dalla sentenza.
Il Trattato di Maastricht ha aumentato il potere sanzionatorio della Comunità, stabilendo un nuovo obbligo giuridico avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza della Corte.
Se la Corte riconosce che lo Stato membro non si è conformato ad una sentenza da essa pronunciata può indicare una sanzione di pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
I criteri per la determinazione precisa della sanzione sono stabiliti dalla Commissione nell’art. 228, secondo paragrafo, adottando la Comunicazione sull’applicazione dell’art. 228 n. 96/c 242/07 del 21 agosto 1996 e la Comunicazione sul metodo di calcolo della penalità n. 97/c 63/02 del 28 febbraio 1997.
La sanzione è una somma forfettaria, uguale per tutti, di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.
Essa viene maggiorata in base a due coefficienti moltiplicatori, adeguati alla gravità e alla durata dell’infrazione.
La somma viene infine moltiplicata per un altro coefficiente fisso corrispondente al peso specifico dello Stato membro nella Comunità.
Sanzioni comunitarie si hanno anche nella politica della concorrenza e nel quadro della politica economica e della politica monetaria.
L’ UEM, a norma dell’art. 104, par. 11,stabilisce che la mancata ottemperanza alle raccomandazioni, in relazione al divieto di disavanzi pubblici eccessivi induce da parte del Consiglio la facoltà di infliggere pene pecuniarie agli Stati membri.