art. 207 Trattato CE; art. 20 Regolamento interno Consiglio dell’Unione europea
Egli regola insieme al vicesegretario generale il funzionamento del Segretariato generale del Consiglio.
Gli artt. 20 e 22 del Regolamento interno del Consiglio del 31 maggio 1999 stabiliscono che il Segretario generale, coadiuvato dal vicesegretario, abbia il compito di:
1) sottoporre al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese in tempo utile alle scadenze finanziarie della Comunità;
2) gestire i crediti iscritti nella sezione del Consiglio del bilancio comunitario;
3) esercitare le funzioni di depositario, di un accordo tra l’Unione e uno o più Stati o organizzazioni internazionali attuativo della politica estera e sicurezza comune ( PESC);
4) rappresentare, quando gli viene dato mandato dalla Presidenza, il Consiglio dinanzi alle commissioni parlamentari.
Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio.
Dopo il trattato di Amsterdam gli sono stati ampliati i poteri, avendo la funzione di Alto rappresentante per la PESC.