Sicurezza sociale

art. 42 Trattato CE

Insieme degli interventi e programmi pubblici che garantiscono a tutti i cittadini (lavoratori e non) i mezzi per un’esistenza libera e dignitosa e la tutela della salute di tutti per il benessere individuale e collettivo.
Essi comprendono le cure mediche, l’indennità per malattia, sussidi di disoccupazione, assegni familiari e prestazioni pensionistiche.
Il diritto comunitario prevede nell’art 42 del trattato CE la trattazione del sistema di sicurezza sociale. In base a tale norma l’Unione europea adotta tutte le misure necessarie per la libera circolazione delle persone, attraverso un sistema che permette ai lavoratori migranti ed ai loro aventi diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni sociali in qualunque Stato membro, ed ottenere il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri dove essi hanno svolto attività lavorativa.
Infatti i diversi regimi legislativi in materia di sicurezza sociale producono degli effetti negativi alla realizzazione del buon funzionamento del mercato unico.
L’art. 42, di conseguenza, propone un metodo che non prescrive l’armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma un coordinamento tra i diversi sistemi di sicurezza sociale volto alla liberalizzazione del mercato del lavoro.

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