art. 272 Trattato CE; artt. 12 e 32 Accordo interistituzionale 6 maggio 1999
Sono le spese presenti nel bilancio comunitario individuate per esclusione dal Consiglio, dopo aver determinato quelle obbligatorie.
In esse rientrano le uscite della Comunità volte a finanziare i fondi europei diversi dal FEOGA. Le spese non obbligatorie costituiscono circa il 30-35% delle uscite della Comunità.
Il trattato CE ha stabilito un tetto per queste spese detto massimo di aumento.
Esso varia di anno in anno, in base alle variazioni del volume del prodotto nazionale lordo della Comunità, del costo della vita e della variazione media dei bilanci degli Stati membri.