Case law

(d. comp.)

Indica la fonte primaria di diritto degli ordinamenti di Common Law [vedi], costituita dall’insieme delle regole e dei principi enunciati dalle decisioni giudiziarie, che inseriscono l’ordinamento inglese nell’ambito dei sistemi di diritto giurisprudenziale. A fondamento della (—) vi è la regola del precedent, per cui la decisione giurisprudenziale vincola su quello specifico punto il giudice investito della questione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *