DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 202 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 6-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare
l’articolo 3 recante delega al Governo ad adottare disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in regolamenti comunitari in vigore, per i quali
non sono gia’ previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento
unico OCM, che abroga il regolamento (CEE) n. 1906/90, e contempla,
tra l’altro, le norme di commercializzazione delle carni di pollame e
relative definizioni;
Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007, per quanto riguarda la commercializzazione delle carni
di pollame e che abroga il regolamento (CEE) n. 1538/91;
Visto l’esito positivo della notifica numero 2002/106/I effettuata
alla Comunita’ europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e relativa
allo schema di decreto riguardante l’introduzione di un sistema
volontario di etichettatura delle carni di pollame, presentato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali per dare attuazione al
citato regolamento (CEE) n. 1538/91 e per garantire al consumatore
una corretta informazione e la massima trasparenza nella
etichettatura e nella commercializzazione delle carni di pollame,
assicurando la rintracciabilita’ delle stesse;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 13 ottobre 2004, recante modalita’ per l’applicazione di un
sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame con il
quale detto schema di decreto e’ stato emanato;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali in data 27 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale si dispone che i
richiami fatti nel decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 29 luglio 2004 alle norme contenute nei regolamenti
(CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 devono intendersi riferiti,
rispettivamente, a quelle dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n.
543/2008, sulla base delle tavole di concordanza in questi ultimi
contenute;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, della salute e per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n.
1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di
pollame, nonche’ delle disposizioni adottate in applicazione del
medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario
di etichettatura delle carni di pollame.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) etichettatura: apposizione di una etichetta sulla carcassa
intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul
relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di
informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al
consumatore nel punto vendita, sotto forma di cartello o documento
stampato, precompilato, oppure di informazioni visualizzate su uno
schermo elettronico. Fa parte del complesso dell’etichettatura anche
il sigillo inamovibile, applicato alla carcassa, che garantisce il
nesso con le informazioni fornite al consumatore. L’etichettatura
contiene le informazioni, di cui all’apposito disciplinare approvato,
sull’animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di
alimentazione;
b) pollame: pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche,
tacchini e faraone;
c) pulcini: volatili vivi da cortile di peso unitario non
superiore a 185 grammi;
d) pollame allevato in Italia: pollame allevato in Italia a
partire da pulcini di un giorno;
e) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che
non sono stati ancora nutriti, compresi le anatre di Barberia
(Cairina moschata) o i rispettivi ibridi che invece possono essere
nutriti;
f) carni di pollame: carni di pollame atte ad usi alimentari, che
non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il
freddo;
g) organizzazione: soggetto rappresentativo almeno dei settori
allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che
dispone di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ed e’ responsabile
della tracciabilita’ del prodotto lungo tutta la filiera;
h) operatore: operatore di un settore della filiera (allevamento,
macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente
al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l’obbligo
di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza
prevista dal disciplinare;
i) commercializzazione: detenzione o esposizione per la vendita,
messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di
commercializzazione;
l) carne di pollame preconfezionata: unita’ di vendita destinata
ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettivita’,
costituita da carne di pollame e dall’imballaggio in cui e’ stata
immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente in
parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non
possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od
alterata;
m) carne di pollame preincartata: unita’ di vendita costituita da
carne di pollame e dall’involucro nel quale e’ stata posta o avvolta
negli esercizi di vendita;
n) lotto di produzione: gruppo di animali omogenei per eta’,
categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie,
avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse
condizioni;
o) lotto di macellazione: gruppo di animali appartenenti al
medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno;
p) disciplinare: documento predisposto dall’organizzazione di
etichettatura volontaria delle carni di pollame ed approvato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il
disciplinare contiene l’indicazione delle informazioni da fornire con
l’etichettatura volontaria e, per ciascuna delle fasi di produzione e
vendita interessate, le procedure atte a garantire la veridicita’ di
tali informazioni, con relativi piani di autocontrollo e di
controllo, nonche’ le procedure di identificazione e registrazione
atte a garantire la rintracciabilita’ del pollame, delle sue carni e
la loro correlazione con il relativo lotto di produzione o
macellazione;
q) informazioni in etichetta: le informazioni sull’animale, sulle
relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione, generate
lungo tutta o parte della filiera avicola interessata
dall’etichettatura volontaria, apponibili nell’etichettatura e
necessarie per garantire una comunicazione ottimale e la massima
trasparenza nella commercializzazione delle carni di pollame,
assicurando nel contempo la rintracciabilita’ delle stesse per gli
scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende
per:
1) alimentazione: informazione apponibile nell’etichettatura
relativa al tipo di alimentazione somministrata al pollame durante
tutto o parte del ciclo vitale;
2) forma di allevamento: informazione apponibile
nell’etichettatura relativa alle modalita’ di allevamento del pollame
durante tutto o parte del ciclo vitale;
r) modalita’ di presentazione al consumatore: modalita’ con cui
la carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria puo’ essere
commercializzata per il consumo;
s) autocontrollo: controllo interno da parte del singolo
operatore e controllo esercitato da ispettori dell’organizzazione;
t) controllo: controllo esercitato a cura di un organismo
indipendente designato dall’organizzazione ed autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008. Tale organismo
indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri
stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989;
u) vigilanza: controllo esercitato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per garantire il rispetto del sistema
volontario di etichettatura, ivi compreso quello sugli organismi
indipendenti di controllo autorizzati ai sensi dell’articolo 13 del
regolamento (CE) n. 543/2008.

Art. 3 Sanzioni in materia di etichettatura delle carni di pollame 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o piu’ informazioni, circa l’alimentazione, l’allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’allegato 1, in assenza di un disciplinare, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e’ pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo’ superare l’importo complessivo di 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu’ delle indicazioni previste circa l’alimentazione, l’allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’allegato 1, non corrispondenti al vero, e’ soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilita’, l’origine e la provenienza, l’alimentazione o l’allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalita’ diverse da quelle indicate nell’allegato 1 al presente decreto, e’ soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu’ indicazioni circa l’alimentazione, l’allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’allegato 1, non comprese nell’apposito disciplinare di etichettatura e’ soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che non adotta o non applica correttamente un sistema idoneo a garantire la veridicita’ delle informazioni utilizzate nell’etichettatura delle carni di pollame ed il nesso tra le carni e gli animali da cui le stesse provengono, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro o di 550 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e’ pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo’ superare l’importo complessivo di 150.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame con modalita’ di presentazione diverse da quelle indicate nell’allegato 2 al presente decreto, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o di 500 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e’ pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo’ superare l’importo complessivo di 150.000 euro. 7. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata e non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta. 8. Indipendentemente dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla revoca dell’approvazione del disciplinare di etichettatura qualora ne sia accertata la mancata applicazione e la condotta dell’organizzazione o dell’operatore sia tale da comprometterne l’affidabilita’ nella prosecuzione della gestione del disciplinare stesso.

Art. 4 Sanzioni in materia di organismi di controllo 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione del sistema di controllo da parte dell’organismo indipendente autorizzato comporta la revoca della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5

Sanzioni in materia di controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od
impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorita’
competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall’autorita’
competente l’accesso ai locali dell’azienda o dell’impresa,
all’unita’ produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo
svolgimento dell’attivita’ di controllo di cui alle finalita’ del
regolamento (CE) n. 543/2008, e’ soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 6

Accertamento ed irrogazione
delle sanzioni amministrative

1. Per l’accertamento delle violazioni amministrative previste nel
presente decreto e per l’irrogazione delle relative sanzioni si
procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla irrogazione
delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della
salute.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
4. L’organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto
ore, all’organizzazione, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti
per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa
nazionale e comunitaria nonche’ eventuali inadempienti per violazione
al disciplinare.

Art. 7 Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa 1. La sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. 2. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all’articolo 2 del presente decreto, l’individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa e’ effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.

Art. 8

Diffida ed esclusione dal sistema
di etichettatura volontaria

1. Nelle ipotesi di errori ed omissioni formali o comunque di
violazioni di cui all’articolo 3 che non comportano falsi, frodi o
perdita dell’identificazione e della rintracciabilita’ del pollame,
delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l’autorita’
competente per l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 6,
comma 2, diffida il contravventore, con apposito verbale nel quale
precisa le carenze riscontrate e fissa un termine non superiore ai
quindici giorni per la rimozione delle irregolarita’, senza comminare
la sanzione. Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni
contenute nel verbale e’ applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio.
Nel caso in cui l’operatore o l’organizzazione sia soggetto a diffida
per tre volte nell’arco dei cinque anni precedenti all’accertamento,
ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi
inapplicabile ogni ulteriore diffida.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al presente decreto, qualora
l’autorita’ competente per l’irrogazione delle sanzioni, di cui
all’articolo 6, comma 2, accerta l’esistenza di violazioni che non
sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto comportano
la perdita della rintracciabilita’ delle informazioni riportate in
etichetta o del pollame o delle sue carni, nonche’ la non
corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta, dispone
l’esclusione del pollame stesso, delle sue carni e dei fattori di
produzione dal sistema di etichettatura volontaria, prevedendo il
ritiro dal mercato e gli adempimenti necessari per una eventuale
rietichettatura o cambio di destinazione.

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita’ previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Palma, Ministro della giustizia Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fazio, Ministro della salute Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *