Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 10
del 1 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per la
realizzazione di cimiteri per animali di affezione.
ARTICOLO 2
Destinatari
1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa
destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente
classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da
gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a
condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di
malattie transitabili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento
di polizia veterinaria.
ARTICOLO 3
Autorizzazione
1. I siti cimiteriali per animali d’affezione sono soggetti ad
autorizzazione dell’autorità comunale.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere concessa secondo
procedure definite dalla Giunta Regionale con apposito regolamento di
attuazione da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 4
Inumazione spoglie
1. Le spoglie di animali di cui all’art. 2, possono essere inumate nelle
fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente
regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola
o comunque giudicati idonei dall’autorità competente.
ARTICOLO 5
Riserva
1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate
all’incenerimento in impianti autorizzati.
ARTICOLO 6
Norme di attuazione
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono
definite con regolamento della Giunta Regionale le modalità tecniche,
operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni.
ARTICOLO 7
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 24 febbraio 2009
DE FILIPPO
Le Leggi Regionali
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