Legge Regionale n. 1 del 15-01-2009 Regione Calabria. Ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 1
del 16 gennaio 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 21 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1 . In applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento
economico, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 e alle altre
norme in materia di compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per
l’accertamento delle invalidità, la partecipazione del personale delle Aziende
sanitarie e ospedaliere, dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi
titolo, alle Commissioni per l’accertamento dello stato di invalidità, non
comporta il diritto a compensi aggiuntivi diversi da quelli previsti negli
accordi contrattuali di riferimento.

2. L’onere per la partecipazione ai lavori delle Commissioni per
l’accertamento delle invalidità di un sanitario in rappresentanza delle
Associazioni di invalidi, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15
ottobre 1990, n. 295, rimane a carico della Azienda sanitaria cui appartiene
la Commissione.

ARTICOLO 2

1. La partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere,
dipendente dalle stesse o convenzionato a qualsiasi titolo e di personale
esterno al Servizio sanitario regionale, non comporta oneri a carico della
Regione Calabria, fatta eccezione per il rimborso spese, se ed in quanto
dovuto, che rimane comunque a carico dell’Ente di appartenenza.

ARTICOLO 3

1. Il comma 2, dell’art. 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18 è così
modificato:

“La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente,
sentiti i pareri dei Comuni interessati, delle Aziende sanitarie provinciali e
di una apposita commissione regionale nominata su proposta del competente
Assessore regionale formata da un dirigente di ruolo del Dipartimento Tutela
della salute e Politiche sanitarie che la presiede e da tre farmacisti
individuati congiuntamente dai relativi Ordini provinciali dei farmacisti e
dall’Associazione dei titolari e dall’Associazione dei non titolari di
farmacie, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, scaduto il
quale provvede alla nomina la Giunta regionale. Esercita le funzioni di
Segretario un funzionario dello stesso dipartimento. La partecipazione ai
lavori della Commissione è a titolo gratuito”.

ARTICOLO 4

1. All’articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 viene aggiunto
il seguente comma 1 bis:

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