Tale reato viene anche definito aggiotaggio.
Esso consiste nel fatto commesso da chiunque, in modo da turbare il mercato interno dei valori o delle merci, da pubblicare o divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, o adoperare altri artifici ch inducano un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci.
(art. 501 c.p.).
Il reato avviene anche se il fatto viene commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o dei titoli pubblici italiani.
la pena è la reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822.
Le pene possono essere raddoppiate se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri, o se dal fatto è dovuto ad un deprezzamento della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani, ovvero al rincaro di merci di comune o largo consumo (co. 2 c.p.).