La richiesta permette la procedibilità e consiste in una manifestazione di volontà punitiva irrevocabile qualora venga proposta (art. 128 c.p.).
Essa diviene necessaria a seconda della natura del reato o per ragioni di opportunità politica.
Essa è necessaria da parte del Ministro della giustizia per i delitti in danno del Presidente della Repubblica.
In tal caso sostituisce la querela.
Inoltre è necessaria per qualche delitto politico o crimini commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero.
Alcune volte diventa necessaria la presenza dell’imputato nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. Risulta anche necessaria la querela dell’offeso, se il reato è punibile a querela di parte.
L’istanza promana dalla persona offesa, mentre la richiesta deriva da una pubblica autorità; che deve presentarla, sempre in forma scritta, direttamente al P.M. e non anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
La richiesta di rinvio a giudizio nel diritto di procedura penale è un atto che compete al Pubblico Ministero, con il quale si sollecita il giudice dell’udienza preliminare all’emanazione del decreto che dispone il giudizio.
La richiesta contiene le generalità dell’imputato e della persona offesa dal reato, l’enunciazione del fatto contestato e delle fonti di prova, la data e la sottoscrizione.
Essa viene depositata presso la cancelleria del G.I.P.
La richiesta può essere annullata se non è preceduta dalla notifica dell’avviso del termine delle indagini preliminari (art. 415bis c.p.p.), e dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, co. 3, se la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta a interrogatorio.