Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 2097 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione, ritualmente notificata, R.S. – conveniva in giudizio la AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 82,41, a titolo di differenza per gli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva, per la campagna olearia 1995/96.

Sosteneva l’attrice che la mancata corresponsione dell’intero importo dovuto era frutto di un errato accertamento, da parte della AGEA del numero di piante denunciate dal produttore.

Costituitosi regolarmente il contraddicono, la AGEA chiedeva il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 2-9-2004, rigettava la domanda, affermando che non vi era prova dell’effettivo inoltro della richiesta alla AGEA. Ricorre per cassazione R. S., sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva la AGEA.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione dei principi informatori della materia, in relazione all’art. 113 c.p.c.; nonchè carenza assoluta di motivazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si tratta, nella specie, di sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità, anteriormente alla novella del 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006).

Nonostante i riferimenti, contenuti nell’epigrafe del motivo ai principi informatori della materia, tale profilo non trova adeguato riscontro, nello sviluppo del motivo stesso: il ricorrente richiama delibere e circolari che, palesemente, non introducono "principi informatori della materia", ma soprattutto lamenta, nella sostanza, vizio di motivazione (pur non indicandolo esplicitamente), in quanto contesta l’affermazione del Giudice a quo, relativa alla mancata prova dell’inoltro della richiesta di verifica alla AGEA, circa te discordanza del numero delle piante tra quanto dichiarato dal produttore e quanto risultante dagli schedari in base alla quale la AGEA avrebbe dovuto provvedere, vizio che non può essere oggetto di impugnazione riguardo alle sentenze del Giudice di pace, pronunciate secondo equità. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la AGEA.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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