Assemblea dei condòmini

In generale l’assemblea è un organo deliberativo del condominio.
La riunione dei condòmini è una convocazione in un luogo e in un tempo determinati dei condomini, per prendere le opportune decisioni.
In tale riunione ogniuno dei partecipanti esprime, attraverso il voto, la propria volontà. L’assemblea dei condòmini provvede:
1) all’approvazione del preventivo delle spese annuali e alla divisione tra i condòmini;
2) alla conferma dell’amministratore e retribuzione;
3) alla manutenzione straordinaria anche se occorre, con un fondo speciale.
4) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
I limiti dell’assemblea sono: non può alterare la destinazione delle cose comuni o ridurre i poteri e le facoltà del diritto di proprietà dei singoli condòmini sui beni comuni.
L’assemblea può essere convocata in via ordinaria annualmente ed in via straordinaria dall’amministratore se necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due condòmini. Se decorsono dieci giorni dalla richiesta, i richiedenti possono convocare direttamente l’assemblea.
Ciascun condomino può convocare in assenza dell’amministratore l’assemblea.
L’assemblea ordinaria, deve essere convocata annualmente, mentre l’assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima rispetto alla data dell’adunanza.
La convocazione deve essere fatta al proprietario dell’appartamentento ed egli può decidere se comunicarlo al conduttore.
Affinchè la costituzione sia regolare devono partecipare alla stessa i due terzi dei condomini o due terzi del valore dell’intero edificio.
Le deliberazioni hanno valore se vengono approvate con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Se manca il numero di maggioranza l’assemblea non può deliberare; quindi avviene la convocazione dell’assemblea in seconda convocazione ed in un giorno successivo a quello della prima. il limite massimo della seconda convocazione deve essere non oltre dieci giorni dalla medesima;
Ogni condomino può delegare un’altra persona a partecipare alla riunione.
Il concomino non deve superare un certo numero consentito di deleghe.
Un condomino può anche delegare l’amministratore.
UN condomino nominato dall’assemblea, può dirigere e vigilare sulla riunione.

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