Balconi

I balconi non sono portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio e sono dei singoli proprietari.
Se tali balconi sono dotati di scale di un edificio condominiale, sono parte dell’intero fabbricato.
Infatti hanno una funzione lucifera e di aerazione e devono presumersi di proprietà comune.
I fregi ornamentali e decorativi di tutti i balconi sono condominiali.
Soletta è il solaio divisorio di due piani di un edificio. ha lo stesso carattere del solaio e come tale risente dello stesso regime giuridico.
Il proprietario del piano superiore risulta comproprietario di questa piattaforma, quindi può usarla per il calpestio, o per la realizzazione di una veranda.
La Trasformazione in veranda è possibile di diritto per il singolo proprietario, senza danneggiare il decoro architettonico dello stabile, e ledere i diritti di altri condòmini
Ogni condomino può anche costruire un nuovo balcone in corrispondenza del proprio appartamento , in appoggio al muro comune.
Se parti del balcone si staccano e sono di proprietà esclusiva o fregi ornamentali cioè con funzione decorativa di proprietà comune i danni dovranno essere sostenuti dal proprietario del balcone o dal condominio.

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