I condòmini non possono occupare lo spazio aeree sul cortile comune con corpi di fabbrica sporgenti in aggetto per proprio esclusivo vantaggio.
Infatti il cortile è destinato naturalmente a fornire aria e luce alle unità immobiliari che vi prospettano.
Gli altri condòmini hanno, ai sensi dell’art. 840 c.c., il diritto di opporsi a siffatta utilizzazione della cosa comune.