L’appalto è un contratto che si osserva nella gestione condominiale.
Il contratto intercorre tra il condominio, ed un terzo appaltatore, e la sottoscrizione compete all’amministratore come rappresentante del condominio stesso.
Quando l’appalto riguarda opere o servizi di mansione dell’amministratore, egli potrà agire anche in assenza di una delibera dell’assemblea.
Se i lavori di manutenzione straordinaria sono urgenti, l’amministratore può farli eseguire di propria iniziativa, successivamente riferirà ai condòmini .
Quando non sussiste il carattere di urgenza e l’amministratore stipula un contratto, al di fuori delle proprie attribuzioni, egli sarà responsabile nei confronti del condominio, che potrà rivalersi nei suoi confronti.
L’amministratore deve vigilare sull’esatta esecuzione del contratto.
Può succedere anche che l’amministratore, dopo una autorizzazione assembleare a stipulare un contratto di appalto con una determinata ditta, decida autonomamente di rivolgersi ad un’altra impresa usando un comportamento illegittimo.
La denuncia dei vizi e difformità per il lavoro realizzato male, decorre dal momento in cui l’amministratore abbia acquisito conoscenza dei difetti stessi e non dal giorno in cui l’amministratore ne informi i condòmini in sede di assemblea.