Si tratta di un impianto meccanico di sollevamento di persone e cose ai diversi piani dell’edificio, cioè sottosuolo o piani superiori o quello terreno.
L’impianto è costituito da una cabina a scorrimento verticale tra le due guide e funi d’acciaio ed è tirata da un argano elettrico.
L’ascensore è compreso come dice l’art. 1117 c.c. tra le parti comuni dell’edificio.
L’impianto installato contemporaneamente alla realizzazione dell’edificio condominiale, appartiene in comunione a tutti i condòmini.
La presunzione di comunione viene superata quando un condòmino non può beneficiare del servizio.
Quando non esiste prova di cio’, la comproprietà dell’ascensore deve essere estesa anche ai proprietari degli immobili del piano terreno e dei locali adibiti ad esercizi commerciali, oltre che ai proprietari del lastrico solare o di box interrati.
L’uso comune deve ritenersi avviene infatti, in caso di utilizzazione diretta, ma anche di utilizzazione «indiretta».
Tale impianto può potenzialmente permettere il raggiungimento, in maniera comoda, di parti comuni dell’edificio, cioè il lastrico solare, i locali sottotetto.
L’ascensore conferisce maggior pregio e valore economico all’intero edificio, cosa questa che avvantaggia tutti i condòmini, anche coloro che non traggono dal bene un’utilità diretta.
L’ascensore può essere installato in un momento successivo alla costruzione e vendita del fabbricato cioè successivamente alla costituzione del condominio.
In tal caso l’impianto apparterrà ai soli condòmini che hanno sostenuto la spesa, anche se potranno usufruirne anche gli altri contribuendo ai costi di installazione e manutenzione.
Se l’installazione dell’ascensore permette un uso più intenso del bene comune, senza alcuna sua alterazione, non si configura un’innovazione, ma una pura e semplice modificazione, per migliorare il godimento della cosa comune.
L’ascensore può essere installata nella tromba delle scale, anche se cio’ comporta un limitato restringimento dello spazio di passaggio comune.
La sostituzione di un ascensore usurato non costituisce innovazione, perchè le cose comuni oggetto di modifica conservano inalterata la loro destinazione.