Sanatoria dell’abusivismo (Cure dell’abusivismo)

Si tratta della concessione della sanatoria per abusi formali.
La L. 47/85, all’art. 13, stabilisce che può essere richiesta la sanatoria per quelle opere realizzate in assenza o in difformità (totale o parziale) dalla concessione o autorizzazione ottenuta per la loro esecuzione, che risultino comunque conformi alle leggi e agli strumenti urbanistici vigenti.
Per il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria è richiesto:
1) che l’opera abusiva sia, durante la sua realizzazione e al momento della presentazione della domanda, conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati;
2) il pagamento, della sanatoria, avviene secondo quanto previsto dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della L. 10/77, e con una somma determinata dall’autorità comunale.
IL pagamento è spesso oneroso per una duplice finalità.
In questo si assicura la partecipazione dell’autore della violazione agli oneri urbanistici e, dall’altro la riparazione del danno arrecato all’interesse pubblico.
Il provvedimento sanante legittima sul piano amministrativo l’opera abusiva.
Quando viene avviata la procedura di sanatoria l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa. Il rilascio del provvedimento annulla l’illecito urbanistico.
Il capo IV della L. 47/85 prevede, oltre alla sanatoria generale, un’ulteriore e speciale procedura di sanatoria per le opere realizzate in violazione degli strumenti urbanistici vigenti e in assenza di concessione o autorizzazione o in difformità da esse.
La sanatoria riguarda le opere ultimate (o interrotte a seguito di provvedimento amministrativo o giurisdizionale) entro il 31 dicembre 1993, ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, oppure in difformità da esse;
b) su licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.
Secondo l’art. 39 della L. 724/94, tali opere che non devono aver comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria dell’originaria costruzione o un ampliamento superiore a 750 metri cubi.
Queste leggi sono state modificate dalla L. 662/96, per ottenere una repressione dell’abusivismo edilizio e snellire ed oggettivizzare le procedure di regolarizzazione delle strutture abusive.
La sanatoria viene concessa, secondo un meccanismo del silenzio-assenso, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della L. 662/96 (ossia dal 1° gennaio 1997).

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