Sicurezza degli impianti (Plant safety)

La legge 5-3-1990 , n 46 regolamenta la materia della sicurezza degli impianti.
La L. 46/90 riguarda gli edifici adibiti ad uso civile, cioè ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili (art. 1, D.P.R. 447/91).
Gli impianti sottoposti all’operatività della L. 46/90 sono:
1) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da un fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari, quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici, dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
a) gli impianti di produzione, di distribuzione, di trasporto e di utilizzazione dell’energia elettrica negli edifici, dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme negli edifici, dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
le imprese che possono installare, trasformare, ampliare e realizzare la manutenzione degli impianti sono iscritte negli appositi registri od albi, ed in possesso di requisiti tecnico-professionali (artt. 2, 3, L. 46/90).
L’art 10 stabilisce che il condominio, quando è committente delle opere, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti solo ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 2.
Ovviamente i professionisti di tali imprese abilitate devono redarre un progetto (art. 4, L. 46/90).
Alla fine del lavoro deve essere rilasciata una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme di legge (art. 9, L. 46/90).
Successivamente il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver ottenuto la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati (art. 11, L. 46/90).
Gli impianti che sono già esistenti e di uso comune devono essere adeguati alle norme della legge sulla sicurezza degli impianti entro il 31 dicembre 1998, ai sensi della L. 266/97 (art. 31).
Altrimenti condomini nella persona dell’amministratore inadempiente, vengono sottoposti a sanzione amministrativa
Le opere di adeguamento devono avere carattere di manutenzione e pertanto devono essere approvate dalla maggioranza semplice, anche quando bisogna intervenire su parti comuni che costituirebbero innovazioni.
Se l’assemblea non delibera riguardo a innovazioni su ambiti che rappresentano un illeicità, è applicabile l’art. 1105, ult. co., c.c., (se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria).

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