Tetto (Roof)

I tetti degli edifici condominiali sono destinate alla copertura dello stabile.
Essi sono parti comuni dell’edificio (secondo l’art. 1117, n. 1, c.c.) e sono costituite da una o più superfici piane inclinate, dette spioventi o falde, che poggiano sul muro perimetrale del fabbricato .
Il tetto a capanna ha due falde simmetriche; quello a padiglione ha quattro falde corrispondenti ai lati di un perimetro quadrangolare; quello ad ombrello, infine, ha sei o otto falde, in corrispondenza di una pianta poligonale.
Le solette e la travatura il rivestimento e gli accessori fanno parte del tetto.
Esso può essere utilizzato da tutti i condòmini, per cui è vietata la sua incorporazione nella proprietà esclusiva di un condomino.
È anche vietata la trasformazione, da parte di un condòmino, del tetto in una terrazza (art. 1127 c.c.).
È possibile la costruzione, da parte del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, di un comignolo sul tetto di proprietà comune che serva alla fuoriuscita del fumo di un camino installato nella sua abitazione senza alterare il decoro architettonico del palazzo(Cass. 8-8-1990, n. 8040).
Si possono impiantare antenne per la ricezione o diffusione radiofonica o televisiva, antenne ricetrasmittenti, installare insegne, targhe e cartelloni pubblicitari, pannelli solari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *