Legge Regionale n. 10 del 22-07-2009 Regione Campania. Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 48
del 3 agosto 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente legge regolamenta l’installazione e l’utilizzo di tutti gli
apparecchi per la misurazione della velocità, comunque denominati, sulle
strade di proprietà regionale, anche se affidate in gestione alle province, ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della
velocità, devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per
indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è
consentito l’uso repressivo di tali apparecchi.
2. Per assicurare il perseguimento ottimale delle finalità di cui alla
presente legge, tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere
installati esclusivamente a livello stradale, con esclusione di pali per la
sopraelevazione e di altri dispositivi che possano comportare la
mimetizzazione o l’occultamento degli stessi.
3. Per tale motivo la presente legge promuove un uso consapevole degli
apparecchi in questione.

ARTICOLO 3

Installazione degli apparecchi di misurazione della velocità

1. Per la installazione degli apparecchi di misurazione della velocità su
tutte le strade di proprietà regionale è necessario il parere preventivo della
regione Campania, giusto il disposto dell’articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso dal dirigente dell’area competente
per materia della Giunta regionale, previa istruttoria del dirigente di
settore competente e nel rispetto delle prescrizioni in materia previste sia
dalle norme nazionali che dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle strade
individuate con decreto del prefetto territorialmente competente in cui è
ammessa la mancata contestazione delle infrazioni.

ARTICOLO 4

Segnalazione degli apparecchi per la misurazione della velocità

1. In conformità dell’articolo 142, comma 6-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), le postazioni di controllo
fisse e mobili installate sulla rete stradale di proprietà regionale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, in base alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
codice della strada.
2. In particolare, le postazioni di controllo per il rilevamento della
velocità sulla rete stradale devono essere segnalate:
a) per le postazioni fisse con segnali stradali luminosi a messaggio
variabile;
b) per le postazioni mobili con dispositivi di segnalazione luminosi
installati su veicoli.
3. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 2, lettera a), devono
essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni idonee e colore
di fondo propri del tipo di strada sul quale sono installati. Sul pannello
luminoso deve essere riportata l’iscrizione «controllo elettronico della
velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente
integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale
che attua il controllo.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 2, lettera b), sono
installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o
nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono
riportate le iscrizioni di cui al comma 3. Se installati su autovetture le
iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma
sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.

ARTICOLO 5

Disposizioni inerenti la segnaletica

1. I dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con
adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della
velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla
velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione
allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il
segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali in quanto
queste comportano la ripetizione del messaggio dopo le stesse.
2. Tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di quattro
chilometri.

Le Leggi Regionali

Fonte:http://camera.ancitel.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *