Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 1843 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte, osservato e ritenuto:

che contro la sentenza resa in data 2.04 – 20.05.2005, dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, nei confronti di R.N. e del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria, quest’ultimo e "per quanto possa occorrere" la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno proposto ricorso per cassazione;

che le parti ricorrenti si sono avvalse per la notificazione del ricorso delle modalità previste dall’art. 149 c.p.c., con spedizione a mezzo posta, avvenuta in data 15.12.2005, ma non hanno depositato il relativo avviso di ricevimento;

che il R. non ha svolto attività difensiva;

che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna de relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (cfr Cass. SU 200800627 e da ultimo, Cass. 201013639). che non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, in ragione del relativo esito e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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