Corrispettivo che viene fornito dopo la prestazione lavorativa.
Questo termine ha un significato più ampio rispetto al concetto di salario o stipendio infatti comprende tutto ciò che al lavoratore spetta, in denaro o in natura, come compenso, di carattere continuativo, per l’opera prestata, anche integrazioni e indennità.
Essa si caratterizza per: continuità, predeterminatezza, obbligatorietà e corrispettività.
Per l’art. 36 della Costituzione essa deve essere «proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa».
La retribuzione è una somma di danaro; difficilmente esiste una forma in natura, talvolta ad integrazione di quella in danaro.
La retribuzione viene definita salario per gli operai e stipendio per gli impiegati e comprende una paga base, contingenza ed indennità varie.
Gli assegni familiari fanno parte della busta paga e sono versati contestualmente alla retribuzione, ma hanno invece natura assistenziale.
Il codice civile prevede diverse forme di retribuzione, cioè il cottimo, la provvigione e la partecipazione agli utili o ai prodotti dell’impresa.