Affèctio (affezione)

Letteralmente significa fedeltà;
L’espressione è adoperata per indicare l’intenso vincolo che caratterizza alcuni negozi giuridici.
L’Affectio societàtis è il vincolo che lega i singoli soci alla società, in un rapporto di intensa collaborazione e reciproca interdipendenza di interessi e fini;
L’Affectio maritàlis, in diritto romano, si presentava nel matrimonium insieme alla coabitazione e avveniva per concorso della volontà dei coniugi.
Il giurista Modestino riferisce che, in presenza di una consuetudine di vita tra due persone di sesso diverso, l’affectio maritalis e, quindi, l’esistenza del matrimonium, si presumevano fino a prova contraria.

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