Amòtio rèi [lett. “asportazione”]

Il reo nel delitto del furto si impossessava della cosa e la spostava da luogo dove si trovava.
La nozione comprendeva anche i casi in cui mancava la sottrazione materiale.
Secondo essa commetteva furto il depositario che usava la cosa depositata o il detentore che si rifiutava di restituire la cosa al dòminus.

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