Imposta fondiaria sui terreni, e sulla popolazione rurale cioè schiavi e coloni oltre che sul bestiame.
Per quantificare l’imposta, i proprietari terrieri erano obbligati a dichiarare periodicamente l’estensione delle loro terre, il tipo di coltivazione ed il numero complessivo degli uomini e dei capi di bestiame impiegati.
Il pagamento dell’imposta veniva effettuato in natura oppure i proprietari fondiari potevano consegnare allo Stato un corrispondente numero di coloni destinati ad entrare nei ranghi dell’esercito.
Si considerava crimine l’incetta di generi alimentari a scopo speculativo.