Il concetto di (—) non trova piena corrispondenza nel diritto romano, in quanto ai Romani mancò una consapevole impostazione di problematiche riguardanti il negozio giuridico.
Tuttavia parte della dottrina è disposta a ravvisare nei provvedimenti restitutori dello status quo ante e nelle disposizioni di esplicito annullamento, adottati dai magistrati nell’ambito della cognìtio extra òrdinem [vedi], il profilarsi di una nozione corrispondente al moderno concetto di (—).