Antichrèsis [Anticresi; cfr. artt. 1960-1964 c.c.]

Patto grazie al quale, i frutti della cosa oggetto del pegno erano riservati al creditore a titolo di interessi.
Se il valore dei frutti eccedeva l’importo degli interessi dovuti, l’ eccedenza veniva sommata al capitale.
Il contratto di anticresi, nel diritto civile vigente è disciplinato dagli artt. 1960-1964 c.c.

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