Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione interviene con la presente legge per contribuire a
valorizzare l’innovazione e la creatività individuale, ed in particolare per:
a) diffondere la conoscenza dei prodotti dell’ingegno;
b) contribuire alle spese per la registrazione ed il mantenimento dei
brevetti nonché per la realizzazione e la sperimentazione dei relativi
prototipi e la loro commercializzazione;
c) favorire l’utilizzo dei brevetti da parte delle imprese, anche allo
scopo di favorire l’occupazione.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, con il termine brevetto si fa
riferimento a tutte le tipologie di tutela previste dalla legislazione vigente
in materia, ovvero alle invenzioni, ai modelli di utilità, ai marchi o ai
disegni; con il termine inventori si fa riferimento ai soggetti, singoli o
associati, che risultano titolari di brevetto.
ARTICOLO 3
(Interventi regionali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione:
a) concede contributi agli inventori con le modalità e nei limiti di cui
all’articolo 4;
b) organizza o promuove l’organizzazione di incontri tra esperti in
materia di diritto d’autore e proprietà industriale e studenti degli istituti
tecnici superiori e delle università per favorire lo sviluppo tra i giovani
della cultura dell’innovazione, diretta ad implementare la creativit
individuale ed a suggerire possibili sbocchi occupazionali;
c) promuove la diffusione di materiale informativo e sostiene la
realizzazione di prodotti editoriali specializzati in materia di invenzioni e
brevetti;
d) organizza eventi finalizzati a favorire l’incontro tra gli inventori e
gli imprenditori interessati alla realizzazione ed alla commercializzazione
dei brevetti;
e) istituisce uno sportello che informi i soggetti interessati a
brevettare un’invenzione dell’iter previsto dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio,
sentita la commissione di cui all’articolo 6 e la commissione consiliare
competente in materia, adotta annualmente il programma degli interventi di cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d).
ARTICOLO 4
(Contributi agli inventori)
1. Gli inventori possono presentare domanda di contributo alla struttura
regionale prevista dall’articolo 5, previa iscrizione in apposito elenco
informatizzato, istituito presso la medesima struttura, che ne cura
l’aggiornamento. Alla domanda di contributo è allegato il progetto, relativo
al brevetto, per il quale è richiesto il contributo, nonché una dettagliata
documentazione tecnica.
2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione
prevista all’articolo 6 per la valutazione ai fini della concessione del
contributo finanziario.
3. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle
domande di ammissione ai contributi, nonché quelle per la loro erogazione, per
la rendicontazione e per la verifica delle spese.
ARTICOLO 5
(Struttura regionale per l’utilizzo dei brevetti)
1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002,
n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive
modifiche, provvede all’istituzione, presso l’assessorato regionale competente
in materia di innovazione e ricerca, di una struttura regionale per l’utilizzo
dei brevetti.
2. Il regolamento di organizzazione della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, determina i
compiti, l’organizzazione e la dotazione organica della struttura regionale di
cui al comma 1.
ARTICOLO 6
(Commissione tecnica regionale brevetti)
1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita, presso
l’assessorato competente in materia di innovazione e ricerca, la commissione
tecnica regionale brevetti, con il compito di valutare i progetti relativi
alla domanda di contributo di cui all’articolo 4, nonché le invenzioni più
innovative ed originali ai fini dell’attribuzione dei premi annuali di cui
all’articolo 7.
2. La commissione, presieduta dall’assessore competente in materia di
innovazione e ricerca o suo delegato, è composta da:
a) un rappresentante dell’Associazione nazionale degli inventori (ANDI);
b) un rappresentante delle associazioni locali degli inventori
maggiormente rappresentative in ambito regionale;
c) un rappresentante dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) a
seguito di apposita intesa con il Ministero competente in materia di sviluppo
economico;
d) un rappresentante dell’Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura (UnionCamere);
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative nell’ambito del commercio, del turismo, dei servizi, delle
professioni e delle piccole e medie imprese;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative nell’ambito dell’imprenditoria artigiana e delle piccole e
medie imprese.
3. Ai lavori della commissione possono di volta in volta essere chiamati
a partecipare esperti di comprovata esperienza e professionalità nei settori
relativi ai brevetti oggetto di esame nella specifica seduta.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti la durata, i
compiti e le modalità di funzionamento della commissione, nonché i criteri di
designazione e nomina dei componenti nel rispetto della normativa vigente.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
ARTICOLO 7
(Istituzione di premi)
1. La Regione istituisce premi annuali, finalizzati al riconoscimento da
parte della commissione di cui all’articolo 6 delle più innovative ed
originali invenzioni brevettate dai soggetti iscritti all’elenco di cui
all’articolo 4 che ottengano, nell’anno di riferimento, il contributo
richiesto.
2. Con la deliberazione di cui al comma 3 dell’articolo 4 sono altresì
stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione del premio.
ARTICOLO 8
(Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti)
1. E’ istituito, nell’ambito del bilancio della Regione, il fondo
regionale per la valorizzazione dei brevetti.
2. Il fondo è alimentato da:
a) risorse regionali;
b) quota parte dei proventi derivanti dalla cessione a terzi, da parte
dei beneficiari, dei diritti di sfruttamento economico dei brevetti per il
periodo di validità degli stessi;
c) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.
3. Le quote di cui alla lettera b) sono stabilite in proporzione
all’ammontare del contributo percepito dal beneficiario che si impegna a
versare:
a) il 5 per cento dei proventi netti per un contributo inferiore al 30
per cento delle spese sostenute;
b) il 10 per cento dei proventi netti per un contributo ricompreso tra il
30 e il 60 per cento delle spese sostenute;
c) il 20 per cento dei proventi netti per un contributo superiore al 60
per cento ma inferiore all’80 per cento delle spese sostenute;
d) il 25 per cento dei proventi netti per un contributo superiore all’80
per cento delle spese sostenute.
4. La Giunta regionale delibera, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per la
gestione del fondo.
ARTICOLO 9
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B21 di un apposito capitolo
denominato “Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti”, con uno
stanziamento pari a 100 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in
termini di competenza, dal capitolo T27501, lettera o), dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione regionale relativo all’esercizio
finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.
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Fonte: http://camera.ancitel.it