Remissio ususfrùctus [Rinunzia all’usufrutto; cfr. art. 1014 c.c.]

Essa permetteva l’ estinzione dell’usufrutto:
Nel diritto classico si realizzava con una in iùre cèssio ususfructus, mentre in diritto postclassico non era necessaria alcuna forma particolare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *