Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 04-01-2011, n. 111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il Tribunale di Ravenna ha affermato la responsabilità di V. M. in ordine al reato di lesioni personali colpose.

L’affermazione di responsabilità è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna che tuttavia, ritenuta la prevalenza delle attenuanti sull’aggravante, ha diminuito la pena.

L’imputazione attiene alla somministrazione ad un paziente, finalizzata ad indagine radiologica, di soluzione di cloruro di potassio invece che di cloruro di sodio; con conseguente arresto cardiaco che metteva a rischio la vita e determinata lesioni personali gravi. All’imputato, nella veste di tecnico di radiologia, è stato mosso l’addebito di non aver partecipato all’azione di controllo in ordine alla natura della sostanza somministrata, tanto più che la dicitura apposta sulle fiale presenti nel carrello dei farmaci avrebbero consentito un riconoscimento agevole dell’errore che esclude la rilevanza delle specifiche mansioni di pertinenza.

2. Ricorre per cassazione l’imputato evidenziando le gravi carenze dell’organizzazione ospedaliera che, dopo i fatti, vennero rimediate con l’introduzione nell’equipe della figura dell’infermiere professionale, determinata dalla inesigibilità nei confronti del tecnico di radiologia di attività afferenti al controllo dei farmaci. L’imputato, nella veste di tecnico di radiologia, non aveva le conoscenze per apprezzare la natura dei farmaci da somministrare;

e la sua collocazione all’interno dell’equipe medica gli conferiva un ruolo in realtà inesigibile attesa la carenza di competenza in ordine alla natura delle sostanze utilizzate. L’imputato stesso, a causa del suo ruolo subalterno, si è trovato nella condizione di non potersi opporre ad una prassi illegittima e che è stata successivamente modificata con la introduzione nelle procedure in questione del ruolo dell’infermiere professionale. In conseguenza una corretta individuazione della figura del modello di agente avrebbe dovuto indurre all’adozione di pronunzia assolutoria.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo in parte recepito le deduzioni difensive, si è limitata a maggiormente valorizzare le attenuanti generiche senza apportare la doverosa diminuzione della pena base in considerazione del dimostrato concorso di condotte censurabili di altri soggetti dell’organizzazione sanitaria.

2.3 Con il terzo motivo si prospetta l’intervenuta prescrizione del reato maturata subito dopo la pronunzia della sentenza impugnata.

3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. Esso, infatti, risale al (OMISSIS), sicchè è ampiamente spirato il termine massimo di sette anni e sei mesi. Nè, alla luce delle argomentate sentenze di merito, si versa in una situazione di evidenza della prova che consentirebbe di adottare pronunzia liberatoria nel merito.

La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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