Legge Regionale n. 6 del 30-03-2009 Regione Lombardia. Istituzione della figura e dell’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 13
del 30 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 3 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Istituzione)

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena
attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle
persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione,
dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso
il Consiglio regionale il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito
denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell’ONU sui diritti del
fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989), e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell’esercizio delle proprie
funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale
e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa
ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Nell’esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la
propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni,
ove costituiti.

ARTICOLO 2

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori,
iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza,
finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in
particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1,
comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia),
nonché propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle
comunità locali;

b) concorre a verificare l’applicazione sul territorio regionale delle
convenzioni di cui all’articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni
internazionali che tutelano i minori, nonché l’applicazione e l’attuazione
delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia
di tutela dei minori;

c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di
discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità,
nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì tutte
quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della
dignità di tutti i minori;

d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali
territoriali, fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio
per i minori;

e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con
gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell’evasione e dell’elusione
dell’obbligo scolastico;

f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di
perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro
il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato
sociale e le organizzazioni sindacali;

g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei
minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non
accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla
magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di
accoglienza;

h) propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti
iniziative per la prevenzione e il contrasto dell’abuso dell’infanzia e
dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n.
269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle
persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
mezzo Internet), nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione
genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti
sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio
nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;

i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di
cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla
vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo
stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i
profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di
segnalare le eventuali trasgressioni;

j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste
a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella
scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei
luoghi in cui sono collocati per disposizione dell’autorità giudiziaria e
tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le
situazioni che richiedono interventi immediati d’ordine assistenziale o
giudiziario;

k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse
tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare
i casi di rischio per l’incolumità fisica;

l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo
regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e
delle province;

m) collabora con l’Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge
regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con
l’Osservatorio regionale sull’integrazione e la multietnicità e con gli
osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;

n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle
loro famiglie;

o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare
sull’attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e
socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi sono
effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli
interventi di cui al comma 1, lettera k).

ARTICOLO 3

(Attività inerenti alla tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi
regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche
tramite l’organizzazione di corsi di formazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008,
n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attività di consulenza nella
materia della tutela e della curatela.

ARTICOLO 4

(Poteri)

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, il Garante
può:

a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono
ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi
territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi
che richiedono interventi immediati d’ordine assistenziale o giudiziario;

b) verificare l’adempimento, nei termini fissati dai decreti dei
tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle
province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non
fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai
fini degli adempimenti di legge;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare
la funzionalità dell’attività amministrativa e segnalare eventuali condotte
omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d’offerta sociali e
socio-sanitarie autorizzate o accreditate;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove
sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le
autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti
minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti
amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi
ragionevoli di definizione.

2. Per le attività di cui al comma 1 il Garante può coordinarsi con il
Difensore civico regionale e le altre autorità di garanzia dandosi reciproca
segnalazione in merito a situazioni di interesse comune nell’ambito delle
rispettive competenze.

ARTICOLO 5

(Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per
l’elezione del Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 18
gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del Difensore civico regionale lombardo), dura
in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea
specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel
settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati
all’infanzia e all’adolescenza.

3. Non sono eleggibili all’ufficio di Garante:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori
regionali, provinciali e comunali;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

4. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e
delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e
province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);

b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende
pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o
dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi
titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica
amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del
posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di
quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di
incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale
invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi
non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata
comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza
prevista per l’elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per
gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non
cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato
Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’espletamento della
propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo
le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Il Garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della
collaborazione:

a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad
associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed
istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

b) del Difensore civico regionale, come previsto all’articolo 4, comma 2;

c) degli osservatori regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m);

d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle
ASL e delle AO, d’intesa con i comuni e con le province;

e) della polizia locale.

ARTICOLO 7

(Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante)

1. Presso l’Ufficio del Garante di cui all’articolo 6, comma 1, è istituita la
Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante di cui fanno parte una
rappresentanza delle associazioni del terzo settore che operano nell’ambito
dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori.

2. La composizione della Commissione consultiva e i criteri di partecipazione
sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1.

ARTICOLO 8

(Trattamento economico)

1. Al Garante spetta l’indennità di funzione nel limite del cinquanta per
cento di quella prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge
regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri
della regione Lombardia). Al Garante spetta altresì il trattamento di missione
nella misura e alle condizioni previste dall’articolo 6, comma 1, della
medesima legge.

ARTICOLO 9

(Clausola valutativa)

1. Il Garante informa il Consiglio regionale sull’attività svolta e sui
risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti
dei minori.

2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione
annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall’articolo 2 e,
per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie
impiegate e gli esiti prodotti;

b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le
indicazioni sulle soluzioni da adottare;

c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti
e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle
politiche minorili;

d) l’entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché
le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.

3. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 2 da
parte della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti
determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione (BURL) e della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di
stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. All’autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si
provvederà con successivo provvedimento di legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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