Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2010) 04-01-2011, n. 31

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv.to Freni Giavambattista nell’interesse di C.P. nato il (OMISSIS) ha proposto ricorso ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 27345/2009 emessa il 14.1.2010 allegando che il C. aveva due difensori di fiducia nelle persone dell’avv.to Giavanbattista Freni e dell’avv.to Giovanni Aricò, mentre per l’udienza di discussione avanti la Suprema corte non era stato dato alcun avviso all’avv.to Aricò come segnalato dal relatore all’udienza. Si deduce pertanto l’inesistenza della sentenza in quanto l’imputato era stato privato dell’assistenza di uno dei difensori di fiducia.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Come emerge dallo stesso ricorso è stato dato regolare avviso ad uno dei codifensori, l’avv.to Freni il quale, per costante giurisprudenza di questa Corte, avrebbe dovuto eccepire la mancata notifica al collega, il che non è avvenuto (Cass. n. 10607/2010, n. 22413/2009, n. 44551/2009, n. 390060/2009).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille/00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille/00 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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