Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-10-2010) 04-01-2011, n. 26

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza in data 1 aprile 2010 il Tribunale di Napoli confermava in sede di riesame l’ordinanza in data 13 marzo 2010 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola aveva disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.N. in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata ai danni del Banco di Napoli di (OMISSIS) e di ricettazione di un ciclomotore Honda SH tg.

(OMISSIS), reati commesso il primo e accertato il secondo il (OMISSIS).

Avverso la predetta ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo:

1) quanto alla rapina l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., dell’art. 309 c.p.p. e degli artt. 110, 628 c.p. e l’"apparenza", mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al presunto ruolo di concorrente materiale o morale del C.; nel ricorso si rileva, in particolare, che nell’ordinanza impugnata al C. era stato attribuito il ruolo di "organizzatore" della rapina (per aver procurato uno dei due ciclomotori utilizzati per compiere l’azione criminosa e per aver coordinato l’attività degli esecutori materiali), mentre il giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza cautelare aveva indicato il ricorrente quale "vero organizzatore e istigatore" della rapina per aver fornito al fratello S. il ciclomotore del minore P. (poi indotto a presentare una falsa denuncia di furto), per aver coordinato e controllato le attività del gruppo e per aver fornito ausilio logistico ai suoi componenti; il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto adeguato conto delle dichiarazioni del minore P., in base alle quali si sarebbe dovuto escludere un ruolo organizzativo svolto dal C. (quest’ultimo, infatti, non era solo quando aveva chiesto al ragazzo di prestare il proprio ciclomotore, poi utilizzato dagli esecutori materiali della rapina, e non gli aveva procurato personalmente un mezzo di trasporto sostitutivo, essendo stata messa a disposizione del P. l’autovettura di C.S.); quanto all’istigazione rivolta al P. a presentare una falsa denuncia di furto del mezzo, nel ricorso si sostiene che l’istigazione comunque non era stata raccolta e che il C. era a conoscenza della rapina perchè vi aveva partecipato il fratello S., mentre non era dimostrato il suo personale coinvolgimento a titolo di concorso materiale; inoltre, relativamente all’asserito appoggio logistico, i coindagati avevano affermato di essersi recati a casa del C. dopo la rapina solo per avvertirlo dell’arresto del fratello S. (la circostanza era confermata dalla conversazione telefonica intercettata il (OMISSIS)) e che uno degli autori dell’azione criminosa si era nascosto a casa del P. (nello stesso stabile), protetto dalla madre del ragazzo;

non risultava, infine, che il C., sul cui concorso morale nel ruolo di istigatore non era emerso alcun elemento indiziario, avesse partecipato ai sopralluoghi fatti prima della commissione della rapina e i coindagati, ritenuti credibili per il loro atteggiamento collaborativo e per questo sottoposti alla misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari, avevano escluso il suo coinvolgimento nell’azione criminosa:

2) quanto alla ricettazione l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 309 c.p.p. e degli artt. 110, 648 c.p. e l’"apparenza", mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe travisato i fatti essendo stata contestata al C. la ricettazione del ciclomotore Honda SH tg. (OMISSIS) utilizzato dai coindagati M. e D., mentre secondo la ricostruzione accusatoria egli si sarebbe solo prodigato per ottenere dal P. il prestito del ciclomotore Honda SH tg. (OMISSIS);

3) la violazione degli artt. 309, 274, 275, 282, 283, 284 c.p.p., e l’apparenza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), sia in ordine alla mancata sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno affittiva (in particolare, con quella prevista dall’art. 284 c.p.p.), avendo il Tribunale ravvisato il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa desumendolo erroneamente (per quanto sopra detto) dal ruolo di mandante od organizzatore attribuito al C. e dalla mancata ammissione degli addebiti, senza tener conto che si trattava di soggetto incensurato.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo il ricorrente tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale indiziario rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha infatti compiuto una completa e rigorosa disamina degli elementi indiziari a carico del C., evidenziandone (nei limiti, propri della fase cautelare, della qualificata probabilità circa la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini) la concordanza e la gravità. La gravità indiziaria è stata confermata, in particolare, in ordine al "ruolo senza dubbio attivo svolto dal C.N. nell’organizzazione della rapina, essendosi egli premurato di procurare uno dei due motocicli utilizzati dagli esecutori materiali, nel coordinamento dell’attività di questi ultimi con i quali risulta essere stato in costante contatto telefonico (tanto da poter riferire in tempo reale al P., prima, il buon esito della rapina e, poi, l’arresto di due rapinatori), nell’attività di depistaggio delle indagini mediante il suggerimento mosso al P. di sporgere una falsa denuncia di furto del motociclo utilizzato ed, infine, nel fornire ausilio logistico subito dopo la rapina ai giovani scampati all’arresto". Nell’ordinanza impugnata sono puntualmente indicati gli elementi indiziari in base ai quali sono state individuate le concrete azioni attraverso le quali il C., che si trovava alla data della rapina sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e non vi aveva quindi partecipato direttamente, aveva contribuito alla realizzazione dell’azione criminosa. Detti elementi erano costituiti principalmente dalle dichiarazioni rese dal minore P.D., che abitava nello stesso edificio del ricorrente, circa la richiesta di prestito del ciclomotore utilizzato per commettere la rapina da parte dei fratelli N. e S. C., circa la comunicazione prima del buon esito della rapina e poi dell’arresto di T.F. ricevuta da C.N., il quale gli aveva raccomandato dopo l’arresto di due degli esecutori materiali della rapina di denunciare il furto del ciclomotore da lui dato in prestito. Il Tribunale del riesame ha poi indicato, quali ulteriori gravi indizi, la circostanza che i due rapinatori scampati all’arresto, M.T. e D. R., si erano rifugiati proprio presso l’abitazione del C., portando con sè il "maltolto", così dimostrando di considerare l’abitazione del ricorrente come la "base", e il rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente delle chiavi dell’altro motociclo utilizzato dai rapinatori e risultato provento di furto.

Le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere l’ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il ricorrente con le sue doglianze formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravità del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino). Quanto al ruolo di istigatore, oltre che di organizzatore, attribuito nell’ordinanza custodiale al ricorrente, ruolo sul quale il Tribunale del riesame non si sarebbe soffermato, la Corte osserva che nel provvedimento impugnato sono indicati concreti elementi circa l’attività svolta dall’indagato quale organizzatore e punto di riferimento del gruppo degli esecutori materiali della rapina e che, comunque, nell’ordinanza impugnata la posizione del C. è stata vagliata senza esorbitare dall’ambito dell’imputazione provvisoria contenuta nella richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare. In detta richiesta il contributo attivo di mandante, coordinatore ed organizzatore dell’azione criminosa dal quale l’indagato è stato chiamato a difendersi risulta delineato in maniera precisa e il Tribunale del riesame non ha accertato un fatto diverso da quello contestato con l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare, ma ha solo individuato, sulla base dei medesimi elementi posti a disposizione del giudice per le indagini preliminari, il ruolo di organizzatore che risultava essere stata concretamente svolto dal ricorrente, in una posizione comunque dominante rispetto agli esecutori materiali della rapina. Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.

Nell’ordinanza impugnata è stato specificato, infatti, il significativo elemento indiziario, non contestato nel ricorso, costituito dal rinvenimento nell’abitazione del C. delle chiavi "dell’altro motociclo utilizzato dai rapinatori per commettere la rapina, risultato provento di furto", senza possibilità di equivoco pertanto con il ciclomotore che il minore P. D., su richiesta dello stesso ricorrente e del fratello S., aveva accettato di dare in prestito.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Infatti, relativamente alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale del riesame ha correttamente desunto il pericolo di reiterazione della condotta criminosa dalla gravità intrinseca dei fatti contestati, commessi a mano armata e in concorso con altri complici, e dalla spregiudicatezza della condotta che denotava, nonostante la formale incensuratezza, la personalità pericolosa dei giovani coinvolti. Con specifico riferimento a C.N. il Tribunale del riesame ha posto in evidenza la negativa personalità dell’indagato, emergente anche dal fatto che aveva partecipato alla rapina, con il ruolo di organizzatore e mandante emergente dalle risultanze investigative già evidenziate, mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari per un fatto analogo. Attraverso il riferimento a quest’ultimo elemento, che caratterizzava la condotta del ricorrente rispetto a quella dei coindagati, il Tribunale ha motivato adeguatamente l’applicazione della misura custodiale più restrittiva quale unica misura adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Le doglianze del ricorrente, il quale sostiene infondatamente che la mancata applicazione di una misura cautelare meno afflittiva era stata giustificata dal giudice di merito con riferimento alla mancata ammissione degli addebiti, sono al riguardo generiche o comunque inidonee a mettere in discussione le oggettive circostanze di fatto evidenziate nel provvedimento impugnato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *