Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2011, n. 13 Amministrazione straordinaria per le imprese in crisi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – I signori Gi.Co. e Ga.Di.Pa. hanno interposto appello avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarò inammissibile l’impugnativa, articolatasi in un ricorso introduttivo e in successivi motivi aggiunti, proposta in primo grado dagli odierni appellanti, onde ottenere l’annullamento:

– del provvedimento del 7 luglio 2009, prot. 78737, richiamato nell’avviso pubblicato sul quotidiano "La Sicilia" di Catania, col quale il Ministro dello sviluppo economico autorizzò i commissari straordinari della R.T.A. – Realizzazioni Turistico Alberghiere S.p.A. in amministrazione straordinaria (d’ora in poi, breviter, "RTA") alla vendita del complesso turistico alberghiero denominato "La Perla Jonica";

– dell’aggiudicazione definitiva del predetto complesso turistico alberghiero e del susseguente del decreto di trasferimento.

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, il Ministero dello sviluppo economico, la RTA e le altre società indicate nelle premesse, nonché la Item S.r.l., resasi aggiudicataria del compendio esitato. Tutte le sunnominate controparti hanno concluso per il rigetto dell’impugnazione.

3. – All’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Ai fini della definizione del secondo grado del giudizio è sufficiente riferire che gli appellanti adirono il T.A.R. della Sicilia facendo valere differenziate legittimazioni attive. In particolare, il signor Gi.Co. agì nelle qualità di: erede del cav. Ca.Co., liquidatore della Zeutron S.p.A, in amministrazione straordinaria, socio della predetta Zeutron nonché della Fin. It. S.p.A. in amministrazione straordinaria, società a loro volta controllanti la RTA e la F.lli Costanzo S.p.A., del pari in amministrazione straordinaria; il signor Di.Pa. allegò, invece, la sua pretesa qualità di legale rappresentante della citata RTA.

5. – Il Tribunale etneo, pronunciandosi con sentenza succintamente motivata e richiamando alcuni precedenti di questo Consiglio, ha ritenuto che i ricorrenti fossero carenti di legittimazione attiva.

6. – Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, contestando, con vari argomenti, la declaratoria di inammissibilità dell’originaria impugnativa e riproponendo, nel merito, le censure in ordine alle presunte illegittimità del procedimento di vendita del complesso immobiliare turistico alberghiero denominato "La Perla Jonica".

7. – L’appello è manifestamente infondato e si presta a una definizione con sentenza in forma semplificata.

Siccome ampiamente chiarito dal T.A.R., nella motivazione della sentenza gravata, questo Consiglio ha già avuto occasione di esaminare, con riferimento ad altre impugnazioni, molti dei titoli di pretesa legittimazione a ricorrere fatti valere in questa sede dal signor Co. In dettaglio, il C.G.A. ha già chiarito, con dovizia di argomenti, che il signor Co. non ha titolo per agire, rispettivamente, quale erede del cav. Ca.Co., quale socio delle società in amministrazione straordinaria e quale liquidatore delle medesime società (C.G.A. n. 980/2009, nonché le decisioni n. 176/2001, n. 336/2001, n. 187/2009). L’appello in esame non offre al Collegio convincenti elementi per discostarsi dai precedenti pronunciati di questo Consiglio i quali, pertanto, vanno ribaditi. Tuttavia il signor Gi.Co. prospetta, in aggiunta a quelli già richiamati, un nuovo titolo di legittimazione attiva, asseritamente riconducibile alla sua qualità di fideiussore delle obbligazioni della società proprietaria del compendio immobiliare venduto.

Anche a voler idealmente prescindere (ma solo exempli gratia) dalla circostanza, di per sé dirimente sotto il profilo processuale, che a tale qualità il signor Co. nemmeno ha accennato nel corso del primo giudizio (difatti, nel contesto del relativo ricorso non è menzionato alcun rapporto di fideiussione e soltanto nel mandato ad litem, apposto a margine, si dà atto di una costituzione "in proprio", la quale tuttavia risulta obiettivamente riferibile a quella dell’odierno appellante in quanto erede del cav. Co.), vale comunque osservare che il rapporto di fideiussione, ancorché preso in considerazione sotto il profilo dell’ipotetico aggravamento della responsabilità contrattuale del fideiussore in conseguenza di una vendita, pretesamente sotto costo, dei beni della società garantita (e, quindi, dell’indebolimento della garanzia patrimoniale offerta da quest’ultima), non può fondare alcuna idonea legittimazione a ricorrere avverso gli atto del procedimento di vendita del quale si controverte. Ed invero, l’interesse del signor Co. a scongiurare detto preteso aggravamento della propria responsabilità patrimoniale presenta, al più, la consistenza di un interesse di mero fatto, come tale non tutelabile in via giurisdizionale.

8. – Per quanto riguarda l’inesistenza di alcuna legittimazione a ricorrere del signor Di.Pa., il quale ha allegato di essere l’amministratore in carica della RTA per l’ordinaria amministrazione, il Collegio ritiene di aderire e di fare proprie le succinte, ma condivisibili, considerazioni svolte dal T.A.R., da intendersi qui integralmente richiamate giacché non scalfite dalle contrarie deduzioni dell’appellante.

9. – Soltanto per completezza motivazionale devono essere brevemente prese in esame le doglianze di merito, in vista della doverosa condanna in via ufficiosa del signor Gi.Co. al pagamento di una somma ex art. 26, comma 2, del processo amministrativo (v., infra, il successivo par. 13).

Tutte le ulteriori censure dedotte con l’appello sono manifestamente infondate. In dettaglio:

a) non corrisponde al vero che, nella fattispecie, non risulti e non sia stata data contezza della previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza: di detto parere, reso in senso favorevole in data 10 giugno 2009, si fa espressa menzione nelle premesse del provvedimento ministeriale impugnato; b) non emerge dagli atti che la vendita bel bene sia stata effettuata sotto costo, nonostante l’esistenza di un pregresso valore stimato della struttura in Euro 76.250.000: in realtà, gli immobili, poi aggiudicati alla Item S.r.l., furono dapprima esitati infruttuosamente per ben tre volte e che l’ultimo prezzo a base d’asta fu di 61.763.000 di euro; quindi, in applicazione dell’art. 591, comma 2, c.p.c., l’originario valore di stima, sopra indicato, è stato inevitabilmente ridotto di un quarto onde conseguire l’obiettivo, del tutto coerente con la procedura di liquidazione, di alienare comunque i predetti beni (e, difatti, Euro 46.350.000 corrispondono a circa i tre quarti di Euro 61.763.000, arrotondati per eccesso a Euro 61.800.000 – evidentemente di tale arrotondamento gli appellanti non possono dolersi);

c) il provvedimento ministeriale impugnato non è affatto privo di motivazione e la misura del prezzo fissato per la vendita è stata presa esplicitamente in considerazione e ritenuta congrua al lume della richiamata normativa codicistica (ancorché, per un mero errore materiale, sia stato richiamato l’art. 592 c.p.c. in luogo dell’art. 591, comma 2, c.p.c., sopra citato);

d) agli appellanti, in quanto privi di legittimazione, sia sostanziale sia processuale, a dolersi delle attività dei commissari liquidatori del Gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria, non spettava alcun avviso di avvio del procedimento e in ogni caso, alla stregua di quanto sopra riferito circa l’esito negativo delle precedenti aste, può ragionevolmente escludersi in via controfattuale che, quand’anche gli appellanti avessero avuto piena contezza dello svolgimento della procedura in questione, avrebbero potuto suggerire diverse e convenienti soluzioni per conseguire un più alto prezzo di vendita;

e) di nessun pregio è la censura secondo la quale, a causa della violazione della segretezza della procedura, la comparsa sulla stampa, prima della vendita, della notizia dell’imminente acquisto della struttura alberghiera da parte dell’emiro di Abu Dhabi avrebbe scoraggiato altri investitori locali a presentare offerte, essendo note le capacità economiche del ridetto acquirente. A tale riguardo vale innanzitutto osservare che, dagli atti in possesso del Collegio, non si evince la prova che la Item S.r.l., società acquirente degli immobili in questione, sia riconducibile a certo emiro di Abu Dhabi, ma, ove pure siffatta circostanza fosse comprovata, nondimeno da essa non potrebbero trarsi le conclusioni sulle quali gli appellanti intenderebbero fondare le proprie argomentazioni difensive. In effetti, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, la procedura in esame non è affatto segreta e, anzi, è soggetta ed è stata sottoposta a regole di massima pubblicità; inoltre, la clausola di riservatezza circa l’identità dell’offerente fu posta, quale condizione per l’acquisto, dalla stessa acquirente (e di ciò si dà atto nella nota dei commissari liquidatori del 29 maggio 2009) e, pertanto, della violazione della stessa potrebbe, al più, dolersi la sola Item S.r.l. e non certo gli appellanti.

Può inoltre fondatamente dubitarsi, attesi i ripetuti esperimenti di vendita andati deserti (dei quali si è sopra riferito), dell’allegata esistenza di altri innominati imprenditori locali, ipoteticamente interessati all’acquisito della struttura.

10. – Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

11. – In conclusione, la sentenza impugnata si rivela immune da vizi denunciati con l’appello e merita integrale conferma.

12. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

13. – Nel pronunciare sulle spese, come preannunciato, si impone anche la condanna del signor Gi.Co., stante la sua totale soccombenza in giudizio e la temerarietà della lite dallo stesso introdotta, al pagamento di un’ulteriore somma, in favore del Ministero dello sviluppo economico e delle costituite società del Gruppo Costanzo, in amministrazione straordinaria, complessivamente considerate. La condanna poggia sulle sopra esposte ragioni manifeste della decisione e sul contrasto delle difese svolte dall’appellante con i richiamati e specifici precedenti di questo Consiglio.

Il risarcimento è riconosciuto a fronte del pregiudizio, causalmente riconducibile all’iniziativa giudiziaria intrapresa dal signor Co., in termini di maggiori costi, pubblici e privati, da sopportare nella definizione delle procedure di liquidazione dei beni delle società in amministrazione straordinaria. Inoltre deve essere riparato anche il danno morale delle predette controparti per esser state costrette contrastare l’abuso del processo amministrativo da parte del signor Co., in violazione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost. A titolo di risarcimento, per le voci sopra indicate, appare equo, tenendo conto della novità dell’istituto applicato (introdotto nell’art. 96, u.c., c.p.c., in virtù dell’art. 45, comma 12, della L. n. 69/2009 e poi riprodotto, ma senza la limitazione temporale di cui all’art. 58, comma 1, della stessa legge, anche nel citato art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo), disporre la condanna a soli 5.000,00 (cinquemila/00) Euro per ciascuna delle suddette due controparti (Ministero dello sviluppo economico e società in amministrazione straordinaria), per complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Analoga condanna non va irrogata nei confronti del signor Di.Pa., non sussistendone i presupposti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore delle controparti costituite delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna controparte costituita, per complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo, condanna d’ufficio il signor Gi.Co. al pagamento in favore del Ministero dello sviluppo economico e delle società controinteressate costituitesi in giudizio, della somma, equitativamente determinata, di Euro 10.000,00 (diecimila/00), da ripartire tra le suddette parti in misura uguale. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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