Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza deliberata in data 16 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 22 dicembre 2009, il Giudice della Udienza preliminare del Tribunale di Milano dichiarava Z.X. colpevole del reato a lei ascritto (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12) condannandola alla pena di giorni quaranta di arresto ed Euro 8.000 di ammenda, con l’applicazione dei doppi benefici di legge, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
2. – Avverso tale decisione, è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) posto che il reato contestato alla imputata, dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, è un delitto sicchè la pena irrogata è illegale.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano.
3.1 – Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, entrato in vigore in data 27 maggio 2008 ha modificato la fattispecie incriminatrice contestata alla prevenuta trasformandola da contravvenzione in delitto. Poichè il reato in questione risulta essere stato commesso in data (OMISSIS), il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto applicare le sanzioni conseguenti di legge.
4 – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 624 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Milano.
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