Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-12-2010) 10-01-2011, n. 264 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 marzo 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze rinviava all’udienza del 11 maggio 2010 la decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa di T.G., per consentire al pubblico ministero di precisare l’imputazione.

In particolare, il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio del professore S.A., in qualità di presidente del consiglio provvisorio del SUM per il reato di rivelazione di segreti di ufficio, e del professore T.G., in qualità di docente del predetto consiglio, per abuso di ufficio in relazione al trasferimento di V.A..

Il G.u.p. chiedeva con l’impugnata ordinanza al Pubblico Ministero di precisare l’imputazione circa la partecipazione dei docenti, e quindi anche del T., al reato di cui all’art. 326 c.p. e ciò al fine di stabilire il giudice territorialmente competente.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo di gravame, con il quale ne denuncia la abnormità, avendo il G.u.p. sollecitato il p.m. ad estendere l’imputazione ad altri soggetti, esorbitando dai poteri riconosciutogli dalla legge processuale.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.

Un provvedimento è abnorme quando abbia un contenuto del tutto anomalo e contenga una decisione che, per la sua irregolarità od eccentricità, si collochi al di fuori non di singole norme, ma del sistema processuale nel suo complesso (abnormità sotto il profilo strutturale), oppure quando esso determini una stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo (abnormità sotto il profilo funzionale) (tra le tante, Sez. U, n. 00026 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094).

Ora, come è stato affermato dal Giudice delle leggi (sent. n. 88 del 1994 e ord. n. 131 del 1995), non è precluso al giudice dell’udienza preliminare "sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell’imputazione" inadeguata.

Di talchè, deve ritenersi consentito che il giudice dell’udienza preliminare ponga il pubblico ministero in condizione di adeguare l’imputazione contestata anche con un mero invito o sollecitazione interlocutoria al titolare dell’azione penale ad esercitare nell’udienza preliminare i poteri attribuitigli dall’art. 423 c.p.p., per modificare o integrare l’imputazione, e persino introdurre (con il consenso dell’imputato) un fatto nuovo.

Pertanto, il provvedimento de quo non appare abnorme sia perchè esso si è risolto in un mero invito, privo di ogni prescrizione cogente per il P.M. cui è destinato, sia perchè lo stesso non ha determinato alcuna regressione processuale (cfr. sul punto, Sez. U, n. 05307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, in motivazione).

In difetto della dedotta abnormità e alla stregua del principio di tassatività dell’impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto delle natura dei motivi, della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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