Legge Regionale n. 9 del 26-03-2009 Regione Piemonte. Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13
del 2 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

1.La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo
informatico, garantisce l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione
di piattaforme informatiche e favorisce l’eliminazione di ogni barriera dovuta
all’uso di standard non aperti.
2. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero in
considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come
sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di
tutela del diritto d’autore).
4. La Regione persegue la massima divulgazione dei propri programmi
informatici sviluppati come software libero.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di utilizzo di un programma per
elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del
programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo. La
licenza di software libero attribuisce altresì il diritto di studiare le
funzionalità del codice sorgente, il diritto di diffondere copie del programma
e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente
nonché il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice
sorgente modificato. Una licenza di software libero consente a chiunque riceve
una copia del programma di usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi
fornisce la copia;
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito
con una licenza di software libero come definita alla lettera a);
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per
elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile
all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
licenza d’uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);
e) formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di dati
informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati
di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza
restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e
scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche
descritte nella documentazione.

ARTICOLO 3

(Diritto allo sviluppo portabile)

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software
originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di
salvataggio di un altro software, anche proprietario.

ARTICOLO 4

(Documenti)

1. La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a
formati aperti per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti
all’obbligo di pubblicità nonché per garantire il diritto di accesso di cui
alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) mediante scambio di dati in forma elettronica.
2. In caso di ricorso a formati proprietari, la Regione motiva le ragioni
delle proprie scelte e rende disponibile anche una versione più vicina
possibile agli stessi dati, in formato libero.

ARTICOLO 5

(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. La Regione, nel trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi
elettronici secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui
diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio
per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente
aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati
dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili nel rispetto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne
future verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari
software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante
l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere
all’interessato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

ARTICOLO 6

(Adempimenti per la Regione)

1. La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore
elettronico dei quali detiene il codice sorgente. La disponibilità del codice
sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in
modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
2. Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della
presente legge ed entro i limiti di cui all’articolo 11, la Regione nella
scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi
appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è
ispezionabile dal titolare della licenza.
3. La Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettua,
in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo
tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. La Regione
tiene altresì in considerazione oltre al costo totale di possesso di ciascuna
soluzione e al costo di uscita, anche il potenziale interesse di altre
amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole
interoperatività.
4. La Regione quando utilizza un software proprietario motiva la ragione
della scelta.
5. La Regione rende disponibili come software libero i programmi informatici
sviluppati in base a proprie specifiche ed interamente finanziati con fondi
pubblici.

ARTICOLO 7

(Istruzione scolastica)

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero
e, nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche,
promuove forme di collaborazione per il recepimento nell’ordinamento
scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della
presente legge, nell’ambito della progressiva informatizzazione
dell’istruzione pubblica.

ARTICOLO 8

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il programma triennale della ricerca di cui all’articolo 5 della legge
regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e
l’innovazione) prevede il finanziamento di almeno un programma di ricerca sul
software libero al fine di incentivare progetti da parte di enti pubblici o
privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto
licenza di software libero.

ARTICOLO 9

(Fondo per lo sviluppo del software libero)

1. La Regione istituisce un fondo per lo sviluppo del software libero allo
scopo di finanziare il programma di ricerca di cui all’articolo 8.

ARTICOLO 10

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative in ambito
informatico, stabilisce con deliberazione le modalità operative necessarie a
dare attuazione alle misure previste dalla legge e, annualmente, destina le
necessarie risorse finanziarie.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) definisce gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero e i
programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti;
b) individua i criteri tecnici per la predisposizione e l’acquisizione dei
programmi informatici;
c) approva i criteri per la definizione dei contenuti contrattuali che devono
obbligatoriamente prevedere:
1) la proprietà regionale dei programmi commissionati e sviluppati ad hoc;
2) la possibilità di un loro riuso;
3) il trasferimento della titolarità delle licenze d’uso dei programmi
informatici così acquisiti ad altri soggetti.
3. La Giunta regionale fissa le condizioni per la concessione dei
finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all’articolo 8.

ARTICOLO 11

(Termini)

1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, la Regione adegua
le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 5.
2. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge, gli enti
dipendenti dalla Regione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto
all’articolo 4.
3. Entro tre anni dall’approvazione della presente legge, la Regione adegua
le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo
quanto previsto all’articolo 6.

ARTICOLO 12

(Relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla commissione consiliare
competente una relazione che descrive le attività progettate ed attuate per
l’impiego ottimale del software libero e l’adeguamento delle proprie strutture
per l’utilizzo di programmi per elaboratore a codice sorgente aperto. Le
relazioni successive contengono anche informazioni relative alla misura in cui
la Regione utilizza programmi dei quali detiene il codice sorgente e al grado
di adeguamento dei programmi di formazione del personale all’utilizzo del
software libero.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle imprese, degli enti pubblici e privati e degli
istituti scolastici che favoriscono lo sviluppo del software libero,
nell’esercizio finanziario 2009, all’istituzione di un fondo regionale, pari a
500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base (UPB) DB08981 si fa fronte con le dotazioni
finanziarie dell’UPB DB09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009.
2. Per il biennio 2010-2011 si provvede alle spese di cui al comma 1, in
termini di competenza, con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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