Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 15
del 16 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in
attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua
piemontese, l’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte,
nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser,
promuovendone la conoscenza.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell’azione di tutela e
valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai
principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla
Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in
materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la
protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall’articolo 3 della legge
15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.
ARTICOLO 2
(Principi ed ambiti dell’azione regionale)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione,
nell’ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel
rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112