Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 15
del 16 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità )
1. Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese,
dell’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello
delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui alla
deliberazione legislativa relativa a ’Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico del Piemonte approvata in data 31 marzo 2009, la
Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle
tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche,
stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi
dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche).
ARTICOLO 2
(Studi e attività formative)
1. La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze
linguistiche di cui all’articolo 1, promuove d’intesa con le università degli
studi del Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del
Ministero della pubblica istruzione:
a) attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad
un’effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul
territorio regionale;
b) ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma
mediante l’istituzione di apposite borse di studio.
ARTICOLO 3
(Informazione e attività culturali)
1. La Regione promuove, d’intesa con le emittenti pubbliche e private,
l’attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovono la
lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 1, al
fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.
2. La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali
didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura
delle suddette minoranze.
3. Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche di cui all’articolo
1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall’articolo
8 della deliberazione legislativa di cui all’articolo 1.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge, nell’anno finanziario 2009, è
autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di
cassa, alla copertura della quale si provvede nell’ambito dell’unitÃ
previsionale di base (UPB) DB18041 del bilancio di previsione, unità che
presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio
2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
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