Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 44
del 20 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HAAPPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. All’articolo 60 (Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP)
della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione
Puglia), come modificato dall’articolo 3, comma 20, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“6 bis Qualora il 30 per cento della morosità complessiva gravante
sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal conto locativo
dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla somma di euro
8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento dell’intera
somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal comma 5.
6 ter Qualora il 30 per cento della morosità complessiva sia inferiore alla
somma di euro 8 mila, la dilazione prevista dal comma 6 bis può essere
concessa anche ai soggetti il cui reddito non superi quello previsto dal
numero 2) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1984,
n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
6 quater Il competente IACP, con proprio atto, sentite le
organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i criteri
generali per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo
ammontare della somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche
dei richiedenti, sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di
competenza dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la
manutenzione straordinaria degli alloggi e delle parti comuni.
6 quinquies Per i casi di cui ai commi 6 bis e 6 ter il mancato pagamento
di una sola rata non fa decadere il procedimento di regolarizzazione, purché
la rata stessa venga pagata entro i successivi sei mesi.”.
2. Il presidente e i componenti delle commissioni per la formazione delle
graduatorie e per la mobilità degli alloggi di ERP di cui all’articolo 5 della
l.r. 54/1984, come modificato dall’articolo 57 della legge regionale 4 agosto
2004, n. 14, così come modificate dal comma 20 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007 e dall’articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1, in
scadenza nel corso dell’anno 2009 restano in carica per 12 mesi a far data
dalla scadenza del proprio mandato.
Le Leggi Regionali
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