Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
A T.I. alias D.H., veniva applicata la pena ex art. 444 c.p.p. condizionalmente sospesa dal Tribunale di Vicenza con sentenza emessa in data 14 gennaio 2009 per i reati di cui agli artt. 494 e 495 c.p. uniti dal vincolo della continuazione.
Con il ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Venezia deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena avvenuta con motivazione contenuta – rilevato che può concedersi il beneficio della sospensione ex art. 163 c.p. – e senza tenere conto che si trattava di straniero illegalmente presente in Italia per il quale non era possibile formulare una prognosi favorevole.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Venezia sono manifestamente infondati e di merito.
Il Giudice, prima di ratificare l’accordo tra l’imputato e la parte pubblica sulla pena, deve verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto attribuito all’imputato, valutare la congruità della pena proposta e verificare se ricorrano i presupposti per una sentenza ex art. 129 c.p.p., comma 2.
Nella valutazione della congruità della pena rientra anche la previsione di eventuali benefici, quale la sospensione condizionale della pena applicata.
Il Giudice nella motivazione della sentenza deve dare atto di avere compiuto le valutazioni dinanzi indicate.
La particolarità del rito, che consiste nel recepimento da parte del giudice dell’accordo intervenuto tra le parti, che è un vero e proprio negozio giuridico processuale, fa sì che l’obbligo motivazionale deve ritenersi assolto anche con una sintetica motivazione che dia atto della effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti.
Ebbene nel caso di specie il Tribunale ha dato atto della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, dell’assenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p., comma 2 e della congruità della pena ed ha ritenuto che ricorressero i presupposti per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si tratta di motivazione che pur nella sua sinteticità appare congrua ed immune da manifeste illogicità.
Quanto agli elementi che, a giudizio del ricorrente, non avrebbero consentito una prognosi favorevole, va detto che si tratta di censure di merito non deducibili in sede di legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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