Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-11-2010) 10-01-2011, n. 246 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 4.2.2004 il Tribunale di Sala Consilina dichiarava il cittadino (OMISSIS) M.R., in stato di latitanza e di dichiarata contumacia, colpevole dei delitti di concorso in detenzione e trasporto illeciti di kg. 3 di eroina e di kg. 12 di cocaina (commesso nel (OMISSIS)) ed in importazione e detenzione illecite di 15.000 pasticche di ecstasy (commesso a (OMISSIS) e altrove nel (OMISSIS)), delitti entrambi aggravati dalla quantità ingente delle sostanze droganti oggetto di reato (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2).

Per l’effetto, unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., il Tribunale condannava il M. alla pena di dodici anni e sei mesi di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa.

Giudicando sull’impugnazione del M., la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 7.10.2005, irrevocabile il 19.2.2006, emessa nella perdurante latitanza e rinnovata contumacia dell’imputato, confermava la sentenza di primo grado.

2. Il 28.11.2007 M.R. era tratto in arresto per l’esecuzione della pena come dianzi inflittagli dalle due conformi sentenze di merito. Il condannato proponeva, tuttavia, incidente di esecuzione contestando l’esecutività del titolo custodiale. Con ordinanza del 9.3.2009 la Corte di Appello di Salerno, respingeva l’eccezione del M., interpretando il prefigurato incidente esecutivo come sostanziale richiesta di nuova notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna di secondo grado (sentenza 7.10.2005), volta alla restituzione nel termine per impugnare tale sentenza a norma dell’art. 175 c.p.p., istanza ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2 bis.

3. Adita dall’impugnazione del M. avverso tale ordinanza, questa Corte con sentenza del 4.11.2009 (Cass. Sez. 1, n. 43244) ha annullato il provvedimento con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo esame, rilevando l’equivoco ermeneutico della decisione incidentale, che ha sovrapposto l’incidente sulla esecutività del titolo costitutivo del giudicato penale (art. 670 c.p.p.) proposto dal M. all’istituto o rimedio della restituzione nel termine per impugnare. Istituto, questo, che presuppone la legittimità del titolo esecutivo, laddove il condannato ha inteso – invece – censurare proprio la validità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello e, dunque, l’invalida formazione del giudicato per violazione dell’art. 169 c.p.p., comma 4, indotta dall’erronea attribuzione delle qualifiche di latitante e di contumace conferitegli nei giudizi di merito, pur emergendo negli stessi la residenza del M. in (OMISSIS). Censura pregiudiziale sul titolo esecutivo deducibile ai sensi dell’art. 670 c.p.p..

4. Decidendo in sede di rinvio la questione sul titolo esecutivo e sulla connessa istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello del 7.10.2005, la Corte di Appello di Salerno con ordinanza del 26.2.2010 ha ritenuto fondate le doglianze del M. in punto di erronea notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, avvenuta impropriamente ai sensi dell’art. 165 c.p.p., perchè preceduta da un invalido decreto dichiarativo della latitanza del M. (con susseguenti notificazioni degli atti processuali ex art. 165 c.p.p.), adottato il 23.6.1999 dal g.i.p. del Tribunale di Sala Consilina, in quanto non preceduto da idonee ricerche dell’imputato, oltre che sul territorio italiano, anche in Olanda, Stato di residenza del M., per quanto già desumibile dagli atti processuali assunti. Di tal che la Corte di Appello salernitana ha rilevato la nullità del decreto di latitanza a suo tempo emesso nei confronti del M., nullità invalidante tutte le notifiche successivamente eseguite nelle forme dell’art. 165 c.p.p. e, per ciò stesso, anche la notifica della sentenza di appello del 7.10.2005, "il cui estratto contumaciale andava notificato ai sensi dell’art. 548 c.p.p., comma 3". Per l’effetto la Corte territoriale ha dichiarato "non ancora esecutiva nei confronti di M.R. la sentenza emessa in data 7.10.2005" da quella stessa Corte e ne ha sospeso l’esecuzione, ordinando la rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale della citata sentenza al M., di cui ha disposto la scarcerazione se non altrimenti detenuto.

5. A seguito della dichiarata non esecutività della sentenza, il difensore di M.R. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 7.10.2005, denunciandone la nullità per violazioni delle norme processuali disciplinanti intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato riconducibili alla antecedente nullità del decreto dichiarativo della latitanza del M. e di tutti gli atti processuali susseguenti. Nullità segnatamente: dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; della stessa udienza preliminare e del connesso decreto dispositivo del giudizio; del giudizio di primo grado definito con la sentenza 4.2.2004 del Tribunale di Sala Consilina e della notifica del relativo estratto contumaciale; del decreto di citazione per il giudizio di appello e dell’intero giudizio di appello.

Osserva il ricorrente difensore che il 19.6.1999 il g.i.p. del Tribunale di Sala Consilina ha emesso ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria nei confronti del M. per i reati ascrittigli, non potuta eseguire per l’irreperibilità del prevenuto, documentata dal verbale di vane ricerche in data 22.6.1999 del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Salerno, cui il g.i.p. ha fatto seguire il menzionato decreto di latitanza del 23.6.1999, ritenendo "esaurienti" le ricerche compiute dalla p.g. Ipotesi affatto erronea, dal momento che la stessa epigrafe del verbale di vane ricerche indica il M. come residente in (OMISSIS) e l’atto di p.g. puntualizza che il M., sebbene arrestato a La Spezia nell’aprile 1998 per altra causa, "non ha mai domiciliato nel territorio nazionale" e al momento della sua scarcerazione (16.3.1999) non ha eletto o indicato alcun domicilio italiano davanti al personale penitenziario. Ne discende che il decreto di latitanza non avrebbe potuto essere emesso se non previa effettuazione delle opportune ricerche dell’indagato residente all’estero previste dall’art. 169 c.p.p., comma 4. La qual cosa non è avvenuta con l’ovvio effetto della nullità del decreto di latitanza e della nullità derivata di tutte le successive notificazioni eseguite con il rito dei latitanti ai sensi dell’art. 165 c.p.p. Nullità travolgente tutti gli atti ed entrambi i giudizi di merito e non, come ritenuto dalla Corte di Appello di Salerno con l’ordinanza resa in sede di rinvio il 26.2.2010, del solo giudizio di appello definito con la citata sentenza del 7.10.2005. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di M.R. è fondato.

Come statuito dalla consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, menzionata nel ricorso, la previsione fissata in tema di notificazioni dall’art. 169 c.p.p., comma 4, in quanto funzionale alla eventuale emissione del decreto di irreperibilità dell’indagato o imputato, secondo cui le relative ricerche vanno estese al Paese estero in cui risulti dimorare il soggetto interessato, trova piena applicazione analogica anche nel caso di eventuale emissione del decreto dichiarativo della latitanza di cui all’art. 296 c.p.p., comma 2, atteso che altro non integra lo stato di latitanza se non una peculiare situazione di irreperibilità scandita dalla volontaria elusione da parte dell’indagato o imputato di un provvedimento cautelare restrittivo emesso nei suoi confronti (cfr. Cass. Sez. 1, 24.4.2007 n. 17592, Dalipi, rv. 236504; Cass. Sez. 6, 22.1.2009 n. 5929, P.M. in proc. Bambach, rv. 243064; Cass. Sez. 16.1.2010 n. 9443, Havaraj, rv. 246631).

Ora non è revocabile in dubbio, come è agevole verificare ex actis, che il decreto di dichiarata latitanza del M., emesso il 23.6.1999 dal g.i.p. disponente la misura cautelare e mantenuto fermo per l’intera durata dei giudizi di primo e di secondo grado, sia stato adottato in modo erroneo e tale da divenire causa di nullità del decreto medesimo, perchè non preceduto dalle doverose ricerche del M. in (OMISSIS), Paese di sua effettiva residenza, come prontamente segnalato dalla stessa p.g. delegata alla ricerca dell’indagato ai fini dell’esecuzione del provvedimento coercitivo emesso a suo carico.

Precisandosi che lo stato di latitanza, se correttamente accertato e dichiarato, non costituisce un legittimo e assoluto impedimento a comparire in udienza (art. 420 ter c.p.p.), di guisa che legittimamente il giudice della cognizione di merito dichiara la contumacia dell’imputato latitante, che non compaia in giudizio benchè ritualmente citato (art. 420 quater c.p.p.), è ben evidente ex adverso che la condizione di latitanza invalidamente dichiarata (nulla) per violazione dell’art. 169 c.p.p., comma 4 (certa apparendo l’ignorata residenza in Olanda del cittadino straniero M. R.) rende invalidi, con radicali effetti demolitori, le notificazioni degli atti fondati su siffatta impropria latitanza, le successive dichiarazioni di contumacia dell’imputato a detta latitanza correlate e tutti gli atti istruttori e decisori susseguenti, produttivi di palese lesione dei diritti di intervento e rappresentanza del giudicabile (artt. 178 e 179 c.p.p.).

Ribadito che lo stato di latitanza non è il meccanico risultato di un verbale di vane ricerche, quali che siano state (e comunque segnalanti nel caso di specie, giova ripetere, la residenza olandese del M.), ma richiede uno specifico apprezzamento di merito del giudice sul ricorrere di una situazione di effettiva "irreperibilità volontaria" del soggetto ricercato (Cass. Sez. 6,15.10.2009 n. 41762, Miraglia, rv. 245023), l’invalida declaratoria di latitanza dell’imputato cittadino straniero indotta dalla omessa esecuzione delle sue necessarie ricerche anche in specifico territorio extranazionale, già noto come sede di stabile residenza estera dello stesso imputato, rende nulli gli atti successivi al decreto di latitanza notificati all’imputato ex art. 165 c.p.p., inclusi – tra gli altri – quelli di iniziale citazione a giudizio dell’imputato, di sua dichiarata contumacia e i provvedimenti decisori di primo e di secondo grado, implicando la regressione del procedimento alla fase in cui esso si trovava al momento dell’invalida emissione del decreto di latitanza (cfr. Cass. Sez. 1, 4.3.2010 n. 17703, Rozsaffy, rv.

247061). Fase che nel caso concernente il M. è quella delle indagini preliminari dirette dal pubblico ministero, all’annullamento della sentenza di appello del 7.10.2005 anteponendosi in particolare l’annullamento della sentenza di primo grado del 4.2.2004 e dell’anteriore udienza preliminare.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè rutti gli atti presupposti e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – D.D.A. per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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