Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-11-2010) 10-01-2011, n. 279 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Gip del Tribunale di Milano dichiarava nlp nei confronti di P.M., perchè il fatto non sussiste in ordine al delitto ex art. 595 c.p.p., perchè quale direttore responsabile del settimanale "(OMISSIS)" offendeva la reputazione di M.T., con una locandina nella quale si affermava "Cesano, clamoroso: condannato M.T.", laddove la condanna era stata pronunciata dalla Corte dei Conti, così come esposto nel corpo dell’articolo pubblicato nel giornale.

Ricorre il difensore di parte civile, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la locandina ha una sua valenza lesiva, a prescindere dall’articolo, essendo fisicamente separata dal giornale, che potrebbe anche non essere reperibile.

E’ stata depositata memoria per il P. in data 12.11 u.s..

Le doglianze sono prive di fondamento.

E’ pacifico che la diffamazione a mezzo stampa si realizza anche con la sola formulazione del titolo o del sottotitolo, per l’autonoma capacità di suggestione di questo, quando amplifichi e travisi un testo in sè non diffamatorio.

Fuori dell’ipotesi in cui il titolo rechi un’affermazione compiuta, chiara ed univoca, la cui portata sia integralmente percepibile dal lettore, l’indagine sulla sussistenza del reato va risolta mediante l’analisi del contenuto dell’articolo (sez. 5, 1.2.93, Kamenei).

Nel caso di specie la locandina – come ineccepibilmente significato dal gip – contiene una notizia rispondente al vero, pacifico essendo che il M. fosse stato condannato dalla magistratura contabile ed esposta in forma del tutto corretta.

Nè la notizia può dirsi tendenziosa, nel senso che essa inducesse il lettore a ritenere che la condanna fosse intervenuta in sede penale.

La locandina ha svolto la sua tipica funzione, che è quella di suscitare la curiosità dei lettori, spinti perciò all’acquisto del giornale per meglio conoscere i termini della vicenda evocata.

Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorso alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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