Cass. civ. Sez. III, Sent., 01-02-2011, n. 2347 Assicurazione contro i danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha rigettato l’appello da lui proposto contro la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato – quale proprietario di uno dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privo di copertura assicurativa – al rimborso, in solido con i conducenti dei due veicoli e non pro quota, ai sensi dell’art. 2055 c.c., comma 2, asseritamente applicabile anche all’azione di regresso della L. n. 990 del 1969, ex art. 29, della somma di L. 40.000.000 nei confronti della Assitalia, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, da questa corrisposti all’INAIL, a titolo di rimborso delle somme erogate nei confronti degli eredi di D.G.R., deceduto nel sinistro.

Nessuno degli intimati si è costituito. Assitalia ha depositato una procura alle liti.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 29, comma 1 e dell’art. 2055 c.c., comma 2, il ricorrente assume che, nel caso in cui l’evento dannoso sia causato da due soggetti, entrambi privi di copertura assicurativa, il Fondo di Garanzia, che abbia corrisposto l’intero risarcimento, possa esercitare l’azione di regresso ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29, verso ciascun responsabile, limitatamente al grado di colposo apporto causale attribuitogli.

1.1.- Il mezzo è infondato.

E’ sufficiente rilevare che l’obbligazione del Fondo di Garanzia, pacificamente, non è solidale, ma sostitutiva, rispetto a quella dei responsabili. Ne consegue, come ha correttamente argomentato la Corte di appello, l’inapplicabilità dell’art. 2055 cod. civ., invocato dal ricorrente, dettato appunto per l’ipotesi di responsabilità solidale, cui può farsi riferimento – ed a ciò si riferisce la massima della sentenza 12036/90, citata dallo stesso ricorrente -solo quanto ai rapporti con gli eventuali corresponsabili del sinistro cui il Fondo non si sia sostituito.

Il Fondo di Garanzia può dunque agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato, nei confronti di ciascuno dei danneggiano di cui alle L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a) e b), a carico dei quali resta perciò l’alea dell’eventuale insolvenza dei corresponsabili.

2.- Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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