Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 11-01-2011, n. 544 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A. proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia – Sezione Distrettuale del Riesame del 27 aprile 2010, con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame dallo stesso avanzata avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Belluno applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., artt. 56 e 609 bis, 609 6is, ter e quinquies c.p..

Con il primo motivo di ricorso, richiamato l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), lamentava la mancanza di motivazione "in ordine alla violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lettera b)" ed osservava che il Tribunale non si era pronunciato su una possibile qualificazione giuridica dei fatti riconducigli, sulla base delle risultanze istruttorie, all’ipotesi di cui all’art. 609 quater c.p.p..

Con il secondo motivo denunciava la incongruità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il riferimento alle sole dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dal minore parte offesa.

Poneva in risalto, in particolare, la circostanza che il Tribunale del Riesame non avrebbe sottoposto a vaglio critico le dichiarazioni del minore, in realtà rilasciate anche previa stimolazione del ricordo da parte dell’interrogante che aveva, peraltro, omesso di far precedere dette domande dal "racconto libero" dei fatti seguito, poi, da domande di approfondimento specifiche.

Con il terzo motivo rilevava la mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità dell’ipotesi di reato attenuata di cui all’art. 609 quater c.p..

Specificava, a tale proposito, che dal complessivo esame delle dichiarazioni rese dal minore, i fatti contestati avrebbero dovuto essere inquadrati nella più lieve fattispecie contemplata dall’art. 609 quater c.p., considerato che era da escludersi, a seguito dell’incidente probatorio, un episodio di masturbazione del minore che lo stesso aveva negato, mentre la pratica del "massaggio shiatsu" praticato sul corpo del minore aveva interessato in una sola occasione i genitali.

Osservava, inoltre, che la mancanza di apprezzamenti dal punto di vista fisico, la corrispondenza a cerimonie dei nativi americani del rituale che prevedeva l’ingresso in una tenda del minore nudo e lo scarso impatto che sullo stesso potevano aver avuto i pochi casi in cui lo stesso minore si era trovato a risvegliarsi nudo al mattino, erano tutti elementi che il Tribunale non aveva preso in considerazione ai fini della diversa qualificazione del fatto. Tali circostanze, aggiungeva, evidenziavano anche la contraddittorietà della motivazione.

Con il quarto motivo lamentava la carenza di motivazione "in ordine al superamento della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3".

Poneva in evidenza, sul punto, il tempo trascorso dalla commissione del reato, del tutto trascurato ai fini della valutazione del periculum libertatis, nonchè quello intercorrente tra la richiesta di applicazione della misura e l’emissione del provvedimento.

Con memoria depositata il 9 dicembre 2010, ribadiva nuovamente che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il tempo trascorso tra i fatti, la richiesta di misura cautelare e la sua esecuzione e la conseguente la mancanza di attualità, adeguatezza e proporzionalità della misura medesima. Aggiungeva che i giudici del riesame avevano del tutto omesso la richiesta valutazione della gradualità applicativa dei criteri di cui all’art. 274 c.p.p. in considerazione del danno economico conseguente dall’ulteriore privazione della libertà.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento dei motivi.

Motivi della decisione

Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 5, n. 46124,15 dicembre 2008).

Con specifico riferimento al ricorso per Cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (SS. UU. n. 11, 2 maggio 2000).

Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l’intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

Date tali premesse, si osserva come l’ordinanza del Tribunale di Venezia, sul punto, sia del tutto immune da censure.

In particolare, si osserva come l’ordinanza impugnata abbia dato compiutamente atto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, analizzando nel dettaglio ed alla luce della giurisprudenza di questa Corte le risultanze dell’incidente probatorio in occasione del quale si è proceduto alla escussione del minore parte offesa.

Nel far ciò, il Tribunale ha esaminato i singoli episodi riferiti, ivi compresi quelli ritenuti in ricorso di minor rilievo e idonei ad una diversa e meno grave qualificazione giuridica dei fatti, osservando che altri episodi, narrati con altrettanta chiarezza ed attendibilità dal minore, confermavano l’inquadramento dei fatti contestati nell’imputazione provvisoria ed erano stati correttamente ricondotti all’ipotesi di cui all’art. 609 bis c.p..

Altrettanto particolareggiata ed esaustiva appare la motivazione della persistenza delle esigenze cautelari poste a sostegno dell’impugnata misura.

Ha infatti rilevato il Tribunale che la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione del reato da parte dell’indagato – peraltro professionalmente inserito nella gestione attività sportive e ricreative per minori – era chiaramente desumibile da specifici precedenti penali, che ne qualificavano la personalità e che avevano comportato la contestazione della recidiva specifica infraquinquennale, oltre che dalla pronuncia a suo carico di una sentenza non ancora irrevocabile di condanna per il reato di cui all’art. 600 quater c.p. per possesso di materiale pedopornografico.

L’atteggiamento tenuto nei confronti della madre del minore e del minore stesso dopo la commissione dei fatti contribuiva a delineare, secondo i giudici veneziani, una situazione complessiva che induceva ad una non favorevole prognosi di non recidività ed escludeva la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale.

Il quadro indiziario così ampiamente delineato dai giudici del riesame implica, evidentemente, anche una valutazione di irrilevanza circa il tempo intercorso tra la commissione del reato e l’applicazione della misura.

Occorre tuttavia osservare, in relazione alla presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere applicata nell’impugnato provvedimento che, con sentenza n. 265 del 21 luglio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo e terzo periodo, come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’art. 600 bis c.p., comma 1, artt. 609 bis e 609 quater c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinchè il Tribunale proceda, alla luce della citata pronuncia, ad una nuova valutazione in ordine alla adeguatezza della misura applicata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Venezia limitatamente alla misura cautelare.

Rigetta nel resto il ricorso.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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