Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 11-01-2011, n. 306 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3.3.2010 la Corte d’appello di Milano respingeva la richiesta di applicazione dell’indulto sulla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400 di multa, inflitta a Z.A., pena dichiarata sospesa, sul presupposto che trattasi di pena non suscettibile di esecuzione ed in mancanza di interesse al provvedimento richiesto.

2. Avverso detto ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre l’intervenuta violazione di legge, in quanto l’istante aveva interesse all’applicazione dell’indulto per ottenere la riabilitazione, dopo la maturazione del termine di legge per poter quindi in primis riacquistare lo stato di incensuratezza ed in secundis conservare il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Pg ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata, facendo richiama ai precedenti di legittimità che avallano la tesi difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione, per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Milano per il corso ulteriore.

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