Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 11-01-2011, n. 531 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R. proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Cosenza – in data 27 aprile 2010 – con il quale veniva respinto l’appello contro il decreto – emesso il 4 gennaio 2010 – dal G.I.P. di Cosenza di reiezione di un’istanza di dissequestro di due immobili, siti in comune di (OMISSIS), sottoposti a vincolo cautelare in forza di provvedimento del medesimo Ufficio in data 14 settembre 2009.

Nei contestuali motivi, il ricorrente denunciava l’erronea applicazione di disposizioni di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, richiamava la sussistenza di elementi sopravvenuti tali da giustificare una diversa valutazione dei presupposti per l’applicazione della misura quale conseguenza di una decisione di questa Corte (n. 46855/09), successivamente intervenuta, il cui contenuto avrebbe dovuto suggerire una diversa lettura delle norme applicate.

Aggiungeva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile, nella fattispecie, la L. n. 146 del 2006, art. 11, riguardante un reato diverso da quello contestato, senza indicarne le ragioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Va preliminarmente ricordato che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprendente tanto gli "errores in iudicando" o "in procedendo", quanto quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (v. Sez. 5 n. 43068, 11 novembre 2009 che richiama SS. UU. 25932, 26 giugno 2008).

Nessuna delle condizioni richieste, tuttavia, ricorre nel caso di specie.

Le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata sono del tutto immuni da errori e vizi logici avendo il Tribunale evidenziato con chiarezza le ragioni del rigetto.

Chiarivano infatti i giudici che il ricorrente aveva già proposto istanza di riesame rigettata dal medesimo Tribunale.

Rilevavano inoltre la mancata allegazione di fatti ulteriori, tali giustificare una nuova valutazione dei presupposti per il mantenimento della misura reale che avrebbe potuto portare alla declaratoria di inammissibilità dell’appello e, ciò nonostante, procedevano comunque alla valutazione dei motivi posti a sostegno dell’appello, escludendone la rilevanza.

Prendendo infatti in considerazione il contenuto della sentenza di legittimità allegata dal ricorrente, lo ritenevano del tutto ininfluente relativamente alla questione posta alla loro attenzione e ne indicavano, compiutamente, le ragioni.

Dall’esame della motivazione emerge chiaramente che non vi è stata, da parte dei giudici dell’appello, contrariamente a quanto affermato in ricorso, alcuna distorta applicazione delle disposizioni richiamate nè, tantomeno, risulta che gli stessi abbiano ritenuto applicabile, nella fattispecie, un reato diverso da quello contestato, poichè i riferimenti alla L. n. 141 del 2006 ed alla sentenza che la menziona sono, chiaramente, effettuati allo scopo, peraltro indicato, di confutare la tesi del ricorrente, secondo il quale la decisione sopravvenuta avrebbe consentito l’applicazione del sequestro per equivalente solo sui beni entrati nel patrimonio dell’imputato in data antecedente a quella della presunta commissione del reato.

Le considerazioni svolte dal Tribunale non vengono peraltro contestate dal ricorrente il quale, come si è detto in precedenza, si è limitato a riproporre in questa sede la questione già affrontata dai primi giudici relativa alla rilevanza della pronuncia allegata senza muovere alcuna critica al percorso argomentativo che ne ha escluso l’utilità ai fini della revoca della misura ed attribuendo, in aggiunta, ai primi giudici l’erronea attribuzione di un reato diverso da quello effettivamente contestato ed in realtà mai avvenuta.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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