Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-11-2010) 11-01-2011, n. 296 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5.3.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto dal detenuto I.V. avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 30.9.2009 con cui era stata prorogata la sospensione dell’applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, ord. pen., ritenendo sussistenti le esigenze di ordine e di sicurezza giustificative del provvedimento.

Il condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione della decisione che aveva ritenuto giustificata la conferma del regime detentivo differenziato, sull’assunto che il provvedimento avrebbe dovuto essere giustificato dalla sopravvenienza di nuove esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e che, comunque, avrebbe dovuto essere dimostrata l’attualità della pericolosità, di talchè, in assenza di tali condizioni, la proroga doveva considerarsi illegittima. Il ricorrente prospettava altresì la questione di illegittimità costituzionale, sotto più profili, della normativa contenuta nell’art. 41 bis ord. pen., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27 Cost., già ritenuta manifestamente infondata dal tribunale di sorveglianza.

Motivi della decisione

Il ricorso non ha fondamento.

Le posizioni espresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost., 18 ottobre 1996, n. 351; Corte Cost., 22 luglio 1994, n. 332; Corte Cost., 23 novembre 1993, n. 410; Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 349) hanno trovato completa ed organica disciplina nella L. 23 dicembre 2002, n. 279, il cui art. 2 ha sostituito i commi 2 e 2 bis e ha aggiunto quattro nuovi commi, ridefinendo i presupposti e le finalità dello speciale regime (comma 2), il procedimento, la durata e la prorogabilità delle misure (comma 2 bis), (a revoca del provvedimento conseguente al venire meno delle esigenze che l’hanno giustificato (comma 2 ter), l’indicazione delle limitazioni adottabili con la sospensione delle regole del trattamento (comma 2 quater), la possibilità di presentare reclamo al tribunale di sorveglianza, il termine per proporlo e l’individuazione del tribunale competente (comma 2 quinquies), le forme del procedimento e la ricorribilità in Cassazione contro l’ordinanza che ha deciso il reclamo (comma 2 sexies).

L’ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal novellato art. 41 bis, comma 2 sexies, a norma del quale "il procuratore generale presso la Corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge".

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dato che tale vizio scaturisce, prima che dalla violazione della regola generale prescritta dall’art. 125 c.p.p., dalla trasgressione della specifica norma di cui all’art. 41 bis ord. pen., comma 2 sexies, secondo cui il tribunale di sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2". Deve trarsene la conseguenza che col ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza è denunciabile il vizio di mancanza della motivazione, nel quale devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Inoltre, deve richiamarsi la linea interpretativa tracciata nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "anche per i decreti di proroga si richiede un’autonoma e congrua motivazione in ordine all’attuale persistenza del pericolo per l’ordine e per la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, per una sorta d’inammissibile automatismo, che la novellata norma autorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte" (Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2004, Zara). L’indirizzo ha ricevuto piena conferma da una recente decisione della Corte costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, come modificato dalla L. n. 279 del 2002, ha precisato che ogni provvedimento di proroga deve contenere una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire e non possono ammettersi motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte (Corte cost, ord. 23 dicembre 2004, n. 417).

Ciò posto, nell’ottica del sindacato di legittimità circoscritto al vizio di violazione di legge, il ricorso del detenuto è destituito di fondamento, risultando la struttura della motivazione dell’ordinanza impugnata immune dai vizi denunciati dal ricorrente.

Invero, a fronte delle censure di mancanza di motivazione, deve osservarsi che il tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell’attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata attraverso l’apprezzamento della seguente serie di indizi gravi, precisi e concordanti: a) la figura criminale dello I., gravato da numerosissimi pregiudizi penali, tra i quali quello di dirigente del gruppo mafioso locale condannato per gravi reati commessi sino ai (OMISSIS); b) la vitalità dell’organizzazione mafiosa cui sono riferibili attività estorsive e altri delitti di chiara matrice mafiosa; c) il sequestro di beni di ingente valore.

Pertanto, considerato che nel motivo di ricorso relativo alla violazione di legge è riconducibile soltanto la mancanza di motivazione, nel senso sopra illustrato, e non anche l’illogicità della motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), va riconosciuto che l’ordinanza impugnata è dotata di adeguato sviluppo argomentativo, onde resta non censurabile nel giudizio di legittimità la decisione del tribunale di sorveglianza relativa all’accertamento dei presupposti dai quali dipende il provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato e della congruenza delle limitazioni imposte, che non risultano contrastanti con il principio di umanità del trattamento e di dignità del detenuto.

Inoltre, meritano piena condivisione le argomentazioni addotte nell’ordinanza impugnata a base del giudizio di manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità della normativa contenuta nell’art. 41 bis ord. pen., dei resto già disattesa dalla Corte costituzionale con decisione n. 190 del 2010.

In conclusione, risultando infondato in tutte le sue proposizioni, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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